2000L0029 — IT — 30.06.2014 — 023.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2000/29/CE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2000

concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(GU L 169, 10.7.2000, p.1)

 - INDICE Articoli -

Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6
Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.13 bis Art.13 ter
Art.13 quater Art.13 quinquies Art.13 sexies Art.14 Art.15 Art.16
Art.18 Art.20 Art.21 Art.27 Art.27 bis Art.28
Art.29

 - INDICE ALLEGATI -

All.I parte A Sez.I All.I parte A Sez.II All.I parte B
All.II parte A Sez.I All.II parte A Sez.II All.II parte B
All. III parte A All. III parte B
All.IV parte A Sez.I All.IV parte A Sez.II All. IV parte B
All.V parte A Sez I All. V parte B Sez. I All. V parte B Sez. II
All.VI
All.VII
All. VIII parte A All. VIII parte B All. VIII bis
All. IX

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2001/33/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2001

  L 127

42

9.5.2001

►M2

DIRETTIVA 2002/28/CE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2002

  L 77

23

20.3.2002

►M3

DIRETTIVA 2002/36/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2002

  L 116

16

3.5.2002

►M4

DIRETTIVA 2002/89/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2002

  L 355

45

30.12.2002

►M5

DIRETTIVA 2003/22/CE DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2003

  L 78

10

25.3.2003

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

DIRETTIVA 2003/47/CE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2003

  L 138

47

5.6.2003

►M8

DIRETTIVA 2003/116/CE DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2003

  L 321

36

6.12.2003

►M9

DIRETTIVA 2004/31/CE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2004

  L 85

18

23.3.2004

►M10

DIRETTIVA 2004/70/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 28 aprile 2004

  L 127

97

29.4.2004

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

  L 165

1

30.4.2004

►M12

DIRETTIVA 2004/102/CE DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2004

  L 309

9

6.10.2004

 M13

DIRETTIVA 2005/15/CE DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2005

  L 56

12

2.3.2005

►M14

DIRETTIVA 2005/16/CE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2005

  L 57

19

3.3.2005

►M15

DIRETTIVA 2005/77/CE DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2005

  L 296

17

12.11.2005

 M16

DIRETTIVA 2006/14/CE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2006

  L 34

24

7.2.2006

►M17

DIRETTIVA 2006/35/CE DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2006

  L 88

9

25.3.2006

►M18

DIRETTIVA 2007/41/CE DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2007

  L 169

51

29.6.2007

►M19

DIRETTIVA 2008/64/CE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2008

  L 168

31

28.6.2008

 M20

DIRETTIVA 2008/109/CE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2008

  L 319

68

29.11.2008

►M21

DIRETTIVA 2009/7/CE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2009

  L 40

12

11.2.2009

►M22

DIRETTIVA 2009/118/CE DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2009

  L 239

51

10.9.2009

►M23

DIRETTIVA 2009/143/CE DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2009

  L 318

23

4.12.2009

►M24

DIRETTIVA 2010/1/UE DELLA COMMISSIONE dell’8 gennaio 2010

  L 7

17

12.1.2010

 M25

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2013

  L 102

19

11.4.2013

►M26

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/19/UE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2014

  L 38

30

7.2.2014

►M27

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/78/UE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014

  L 183

23

24.6.2014

►M28

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/83/UE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014

  L 186

64

26.6.2014

►M29

REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

1

27.6.2014


Modificato da:

►A1


  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 138, 5.6.2003, pag. 49  (806/2003)

►C2

Rettifica, GU L 191, 28.5.2004, pag. 1  (882/2004)

►C3

Rettifica, GU L 137, 31.5.2005, pag. 48  (2000/29)

 C4

Rettifica, GU L 188, 27.6.2014, pag. 88  (2000/29)




▼B

DIRETTIVA 2000/29/CE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2000

concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 3 ) è stata modificata più volte e in maniera spesso sostanziale ( 4 ). È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

(2)

La produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità.

(3)

Il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi.

(4)

È assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura.

(5)

La lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno della Comunità attraverso un regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione nella Comunità.

(6)

La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riveste un interesse mondiale.

(7)

Una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione nella Comunità deve essere vietata, e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata.

(8)

La presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi. È quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori.

(9)

I suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.

(10)

È necessario prevedere, a certe condizioni, la possibilità di consentire deroghe ad alcune prescrizioni. L'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune di tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia. È pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui alla presente direttiva.

(11)

In caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi, disposizioni protettive provvisorie non previste dalla presente direttiva, debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema. La Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia.

(12)

Il volume degli scambi di vegetali e di prodotti vegetali dei dipartimenti francesi d'oltremare con il resto della Comunità rende opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della presente direttiva. Tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per ragioni di protezione fitosanitaria. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie ( 5 ), prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni. A norma degli articoli 2 e 10 di tale regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola.

(14)

La decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) ( 6 ), definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie.

(15)

Conseguentemente, onde tener conto della particolare situazione fitosanitaria delle isole Canarie conviene estendere l'applicazione di talune misure della presente direttiva per sei mesi a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri dovranno aver applicato le nuove disposizioni riguardanti gli allegati della presente direttiva concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.

(16)

È opportuno adottare, ai fini della presente direttiva i modelli di certificati approvati nella CIPV, come modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata elaborata in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali. Conviene stabilire ugualmente talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(17)

Per quanto riguarda l'importazione di vegetali o prodotti vegetali da paesi terzi, i servizi competenti in tali paesi per il rilascio dei certificati dovrebbero essere, in linea di massima, gli stessi cui è affidata questa funzione nell'ambito dell CIPV. Può essere opportuno compilare elenchi di tali servizi per i paesi terzi non contraenti.

(18)

Occorre semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche negli allegati della presente direttiva.

(19)

Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere definito con maggiore precisione per quanto riguarda il legname. A tal fine, è utile uniformarsi alle descrizioni particolareggiate del legname contenute nella regolamentazione comunitaria.

(20)

Certe sementi sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati negli allegati della presente direttiva che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità e negli scambi all'interno della Comunità.

(21)

È opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine.

(22)

Le ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione. È necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria.

(23)

Il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri.

(24)

In linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi. Si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diffusione di determinati organismi nocivi. Occorre pertanto definire «zone protette» esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno.

(25)

L'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di zone protette presuppongono una distinzione dei requisiti in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e una identificazione degli organismi nocivi che riguardano zone protette.

(26)

Il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione. Per quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e devono concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato. Per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale.

(27)

Per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale delle amministrazioni diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, personale la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità.

(28)

Se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si deve apporre ai prodotti comunitari un contrassegno convenzionale («passaporto delle piante»), adattato al tipo di prodotti, il quale ne permette la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per cui il contrassegno è valido.

(29)

Occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti.

(30)

Per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione. Tale sistema deve essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e deve escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri.

(31)

Nel contesto del mercato interno, i prodotti originari di paesi terzi devono, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità. Se i resultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un passaporto delle piante che ne permetta la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari.

(32)

Per far fronte con tutte le debite garanzie alla situazione creatasi con la realizzazione del mercato interno, è indispensabile rafforzare le infrastrutture nazionali e comunitarie di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità, con particolare riferimento agli Stati membri che, a causa della loro situazione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità. A tal fine la Commissione proporrà l'iscrizione di stanziamenti sufficienti nel bilancio generale dell'Unione europea.

(33)

Ai fini di aumentare l'efficacia del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, è opportuno armonizzare nei vari Stati membri le procedure seguite dal personale con funzioni in materia fitosanitaria. A tal fine la Commissione presenterà anteriormente al 1o gennaio 1993 un codice di procedure fitosanitarie comunitarie.

(34)

Gli Stati membri non sono più autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri. Tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere decise a livello conmunitario.

(35)

È necessario predisporre un sistema di contributi finanziari comunitari, per ripartire a livello comunitario gli oneri dei possibili rischi che possono permanere negli scambi nel quadro del regime fitosanitario comunitario.

(36)

Per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità.

(37)

Il regime dovrebbe anche contribuire adeguatamente a coprire determinate spese per misure specifiche che gli Stati membri hanno adottato per controllare e, ove necessario, eradicare le infezioni provocate da organismi nocivi provenienti da paesi terzi o da altre aree della Comunità e, se possibile, risarcire i danni arrecati.

(38)

È necessario stabilire nei dettagli, con una procedura accelerata, il meccanismo di concessione del contributo finanziario comunitario.

(39)

È necessario garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa.

(40)

In particolare, la Commissione deve controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario.

(41)

Qualora sia accertato che l'introduzione di organismi nocivi è dovuta a verifiche o controlli inadeguati, per le conseguenze che ne derivano deve applicarsi la normativa comunitaria, tenendo conto di talune misure specifiche.

(42)

È opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio ( 7 ).

(43)

La presente direttiva deve lasciare impregiudicato l'obbligo degli Stati membri relativo ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1 (indice)

1.  La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Essa concerne inoltre:

a) a decorrere dal 1o giugno 1993, le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, che ad essi si riferiscono, all'interno di uno Stato membro;

b) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e, viceversa, in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;

c) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nelle isole Canarie in provenienza da altre parti della Spagna e, viceversa, in altre parti della Spagna in provenienza dalle isole Canarie;

▼M4

d) il modello dei «certificati fitosanitari» e «certificati fitosanitari di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).

▼B

2.  Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni della Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.

3.  La presente direttiva non si applica a Ceuta e a Melilla.

▼M4

4.  Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva.

▼B

5.  Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in altre parti della Francia e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nei dipartimenti francesi d'oltremare, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11, sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono applicare le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 del presente articolo sono soppressi.

6.  Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dalle isole Canarie in altre parti della Spagna e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nelle isole Canarie, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11 sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione delle isole Canarie. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera c), è soppresso.

Articolo 2 (indice)

1.  Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a)

vegetali :

le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi.

 ◄

Le parti di piante vive comprendono:

 i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

 le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

 i tuberi, i bulbi, i rizomi;

 i fiori recisi;

 i rami con foglie;

 gli alberi tagliati, con foglie;

▼M4

 foglie, fogliame;

▼B

 le colture di tessuti vegetali;

▼M4

 polline vivo;

 gemme, talee, marze;

 qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

▼B

Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.

b)

prodotti vegetali : i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c)

piantagione : ogni operazione di collacamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;

d)

vegetali destinati alla piantagione :

 vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o

 vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

▼M4

e)

organismi nocivi : qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

▼B

f)

passaporto delle piante :

etichetta ufficiale attestante che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono state rispettate e a tale scopo:

 normalizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali, e

 definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata conformemente alle disposizioni d'applicazione relative alle caratteristiche della procedurea di rilascio dei passaporti delle piante.

Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 18, marchi convenzionali ufficiali diversi dall'etichetta.

Per la normalizzazione del passaporto si ricorre alla procedura di cui all'articolo 18. Nell'ambito di detta normalizzazione vengono stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità;

g)

organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro :

i)  ►M4  la(e) organizzazione(i) ◄ nazionale(i) di uno Stato membro competente(i) per la protezione dei vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 4,

oppure

ii) l'autorità statale istituita:

 a livello nazionale,

 o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e supervisione a una persona giuridica, di diritto pubblico o diritto privato, purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata.

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro garantiscono che la persona giuridica di cui al secondo comma abbia, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, ad eccezione delle analisi di laboratorio che tale persona giuridica può eseguire anche se le analisi di laboratorio non fanno parte delle sue funzioni specifiche di pubblico interesse.

In deroga al terzo comma, gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare le analisi di laboratorio di cui alla presente direttiva a una persona giuridica che non soddisfa tale disposizione.

Le analisi di laboratorio possono essere delegate solo qualora l'organismo ufficiale responsabile garantisca, per tutta la durata della delega, che la persona giuridica a cui delega le analisi di laboratorio può assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa delegati e le sue altre attività.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, con quelli di cui sub ii).

Inoltre, secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma, sub i), e sotto l'autorità e il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri,

h)

zona protetta :

una zona della Comunità:

 nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o

 nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità

e della quale sia stata riconosciuta, secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino e, nel caso previsto al primo trattino, dietro richiesta dello(degli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e a condizione che i resultati di indagini adeguate, e controllate dagli esperti menzionati all'articolo 21 conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative.

Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati effettuano, per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente ►M4  notificata per iscritto alla Commissione ◄ . Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ .

Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti.

I risultati delle suddette indagini sono ►M4  notificati per iscritto alla Commissione ◄ , la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Anteriormente al 1o gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte;

i)

constatazione o misura ufficiale :

una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21:

▼M4

 da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico

▼B

 dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica.

Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva. Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche.

La Commissione, nel quadro del comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l'applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari e agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l'esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l'iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine;

▼M4

j)

punto di entrata :

il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

k)

organismo ufficiale del punto di entrata :

l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata;

l)

organismo ufficiale di destinazione :

l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

m)

ufficio doganale del punto di entrata :

l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra;

n)

ufficio doganale di destinazione :

l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 8 );

o)

partita :

un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione;

p)

spedizione :

quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

q)

destinazione doganale :

la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 9 ) (in prosieguo: il codice doganale comunitario);

r)

transito :

la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

▼B

2.  Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni della presente direttiva riguardano il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma, il legname è disciplinato dalla presente direttiva anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempreché presenti un rischio sul piano fitosanitario.

Articolo 3 (indice)

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.

2.  Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

▼M4

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario.

▼B

4.  A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro.

5.  A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri vietano l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette:

a) degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B;

b) dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati.

6.  Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ :

a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

 gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I;

 gli organismi di cui si conoscono manifestazioni ma che non hanno carattere endemico né sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II, e nell'allegato II, parte A, sezione II;

 gli altri organismi, elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente;

b) gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino;

c) i titoli degli allegati I e II nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conformità delle lettere a) e b).

▼M4

7.  Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:

a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;

b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali.

8.  Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

9.  Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

▼B

Articolo 4 (indice)

1.  Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato.

2.  Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1o giugno 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio.

3.  Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e nella parte B siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette. Le zone protette in questione sono ivi specificate.

4.  A decorrere dal 1o giugno 1993, il paragrafo 1 non si applica ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci originari della Comunità.

5.  Conformemente alle condizioni fissate secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , i paragrafi 1 e 2 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6.  Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati a intervalli regolari, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che testimonia del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

Articolo 5 (indice)

1.  Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

2.  Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati all'interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

3.  Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , l'allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 6.

4.  A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7. Il presente paragrafo e i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

5.  Conformemente alle condizioni stabilite secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , i paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6.  Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1, 2 e 4 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono corredati di una documentazione che testimonia del luogo del paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

Articolo 6 (indice)

1.  Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

2.  Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), ed all'articolo 5, paragrafo 3, il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II, e l'allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell'esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, e all'allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.

3.  Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7, o all'articolo 5, paragrafo 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.

4.  Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.

5.  A decorrere dal 1o giugno 1993, i paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 7. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all'esterno di essa.

Le ispezioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono eseguiti nell'osservanza delle disposizioni seguenti:

a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e almeno mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal paragrafo 8.

Ogni produttore per il quale l'ispezione ufficiale di cui al secondo comma sia richiesta, conformemente ai paragrafi da 1 a 4, è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione, su richiesta, ha accesso ai registri ufficiali così compilati.

Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al paragrafo 8. In particolare, egli informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali.

I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

6.  A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell'allegato V, parte A, specificati conformemente al paragrafo 8, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al paragrafo 5, terzo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al paragrafo 5, secondo comma.

Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al paragrafo 8, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.

7.  Gli Stati membri, nella misura in cui non vi sia da temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare:

 dalla registrazione prevista ai paragrafi 5 e 6, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o

 dall'ispezione ufficiale di cui ai paragrafi 5 e 6, lo spostamento locale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate.

Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1o gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita.

8.  Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , sono adottate disposizioni di applicazione concernenti:

 condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

 garanzie per lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

 la frequenza e il calendario del controllo ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera c),

 gli obblighi dei produttori registrati di cui al paragrafo 5, quarto comma,

 la specificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso paragrafo 6,

 altri requisiti concernenti le deroghe di cui al paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la nozione di «piccoli produttori» e «mercato locale», nonché le relative procedure.

9.  Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al paragrafo 5, terzo comma.

▼M4 —————

▼B

Articolo 10 (indice)

1.  A decorrere dal 1o giugno 1993, ove si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, ►M4  ————— ◄ viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4 del presente articolo.

▼M4

Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

▼B

Se il controllo non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le suddette zone e il suo marchio è quello previsto per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

2.  A decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I ►M4  , nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 ◄ , non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al paragrafo 1.

A decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II ►M4  , nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 ◄ , non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato conformemente al paragrafo 1. Il presente comma non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 8, per il trasporto attraverso le zone protette.

Il primo e il secondo comma non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

3.  Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti:

 la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture, o di combinazione di varie forniture o delle loro parti, o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV, oppurre in altri casi specificati conformemente al paragrafo 4;

 la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o non produttore, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma;

 il passaporto sostitutivo può essere rilasciato soltanto dall'organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l'azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore;

 la procedura di sostituzione è conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4;

 il passaporto sostitutivo comporta un marchio speciale definito conformemente al paragrafo 4 e che contiene il numero del produttore d'origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell'operatore responsabile di questo cambiamento.

4.  Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

 le particolarità della procedura relativa al rilascio di passaporti delle piante, di cui al paragrafo 1,

 le condizioni nelle quali può essere sostituito un passaporto delle piante, di cui al paragrafo 3, primo trattino;

 le particolarità della procedura relativa al passaporto sostitutivo, di cui al paragrafo 3, terzo trattino,

 il marchio speciale richiesto per il passaporto sostitutivo di cui al paragrafo 3, quinto trattino.

Articolo 11 (indice)

1.  Qualora si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati del controllo, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il paragrafo 1 non si applica alla parte in questione. ►M4  Può essere utilizzato un passaporto delle piante. ◄

3.  In caso di applicazione del paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

 trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'appropriato passaporto delle piante conformemente all'articolo 10, se si ritiene che, come conseguenza del tratamento, siano soddisfatte le condizioni;

 autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi supplementari;

 autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

 distruzione.

Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

 le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate,

 le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure.

4.  In caso di applicazione del paragrafo 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l'articolo 10 non si applica.

5.  Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e sulla base di controllo ufficiale effettuato conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

▼M4

Articolo 12 (indice)

1.  Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

 controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

 controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,

 controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.

I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

2.  I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.

3.  Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

4.  Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

Articolo 13 (indice)

1.  Gli Stati membri provvedono a che:

 fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,

 fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e

 fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi,

i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del «Codice doganale comunitario» e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto «Codice doganale comunitario», soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:

i) 

 che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e

 che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e

 che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e

ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del «certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi.

Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione.

In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione.

Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2.  Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.

3.  Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.

Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4.  Fatto salvo l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del «Codice doganale comunitario» o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

Articolo 13 bis (indice)

1.  

a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure

ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:

i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);

ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e

iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.

2.  I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:

 le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, oppure

 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure

 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta

a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.

I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).

3.  Il «certificato fitosanitario» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle «organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.

Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.

Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.

4.  

a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i «certificati fitosanitari» o i «certificati fitosanitari di riesportazione» per paesi terzi non aderenti alla CIPV.

b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari («paese di origine»).

d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci («paese di provenienza»).

5.  Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:

a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;

b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;

c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.

La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.

Articolo 13 ter (indice)

1.  Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.

Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

2.  Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:

a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);

b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

3.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di «piccoli quantitativi».

4.  In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5.  Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

6.  Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

Articolo 13 quater (indice)

1.  

a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4.

Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio ( 10 ).

b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.

c) Gli Stati membri prescrivono anche:

i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:

 riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)»,

 dichiarazione «La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,

 numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,

 numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);

ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza.

Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, mutatis mutandis, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.

2.  

a) I «controlli documentali» e le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.

b) I «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).

c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il «controllo di identità» o «controllo fitosanitario» completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).

d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:

 condizioni minime per lo svolgimento dei «controlli fitosanitari» di cui alle lettere b), c) e d),

 le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,

 congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.

f) In tutti i casi i «controlli fitosanitari» sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei «controlli documentali» a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.

4.  Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.

Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.

Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:

a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);

b) la cooperazione tra:

i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;

iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e

iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.

Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi ufficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

▼M29 —————

▼M4

6.  Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.

7.  Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;

b) trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;

d) distruzione;

e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis.

In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento annullato» da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

8.  Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

Articolo 13 quinquies (indice)

1.  Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa («tassa fitosanitaria») destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:

a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d) le prove di laboratorio;

e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

3.  Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

4.  Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

5.  La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

6.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

7.  La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.

Articolo 13 sexies (indice)

I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.

▼B

Articolo 14 (indice)

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.

Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all' ►M4  articolo 18, paragrafo 2 ◄ :

a) le voci aggiunte all'allegato III concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di determinati paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno Stato membro che applica già divieti speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,

ii) che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e

iii) che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;

b) le voci aggiunte agli altri allegati, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di particolari paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di dette voci formi oggetto della richiesta di uno Stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e

ii) che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;

c) la modificazione della parte B degli allegati, ►M4  in consultazione con lo Stato membro interessato ◄ ;

▼M4

d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti la rischio fitosanitario esistente;

▼M4

e) le modificazioni dell'allegato VIII bis.

▼B

Articolo 15 (indice)

▼M4

1.  Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti:

 all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B,

 all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative,

▼B

sempreché sia stabilito, grazie ad uno o più dei fattori seguenti, che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:

 origine dei vegetali o prodotti vegetali,

 trattamento adeguato,

 particolari precauzioni per l'impiego dei vegetali o prodotti vegetali.

Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizioni che tengano conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto interessato nelle zone protette o, in talune regioni, tenendo conto delle differenze di condizioni di ordine agricolo ed ecologico. In tale caso, gli Stati membri interessati sono espressamente esentati da taluni obblighi nelle decisioni di autorizzazione.

I rischi sono valutati in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione. Qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate dalla Commissione nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

▼M4

2.  Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.

A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie.

3.  Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità.

4.  Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe.

▼B

Articolo 16 (indice)

1.  Ciascuno Stato membro notifica immediatamente ►M4  per iscritto ◄ alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II, o parte B.

Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. Esso informa la Commissone e gli altri Stati membri delle misure adottate.

2.  Ciascuno Stato membro notifica immediatamente ►M4  per iscritto ◄ alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.

Nei confronti di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui al secondo comma, esso notifica immediatamente ►M4  per iscritto ◄ alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione.

3.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all' ►M4  articolo 18, paragrafo 2 ◄ , possono essere adottate ►M4  sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2 ◄ le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

4.  Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, se del caso, secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ .

▼M4

5.  La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

▼M4 —————

▼M4

Articolo 18 (indice)

1.  La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio ( 11 ), in appresso denominato «il Comitato».

2.  Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

▼M4 —————

▼B

Articolo 20 (indice)

1.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.

2.  Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , sono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VI, nonché dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.

Articolo 21 (indice)

1.  Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne compiti elencati al paragrafo 3, in loco o non, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

I controlli in uno Stato membro sono eseguiti, in cooperazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria, di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5, e conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7.

2.  Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere:

 dipendenti della Commissione,

 dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche.

Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare e sorvegliare ispezioni ufficiali fitosanitarie.

▼M4

3.  I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

 sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,

 effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

 controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

 eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6,

 procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,

 sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 ter, paragrafo 4,

 sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,

 assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

 eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7.

▼B

4.  Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono:

 visitare vivai, aziende a altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

 visitare i luoghi in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 6 o le ispezioni di cui all'articolo 13,

 consultare i funzionari dell'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri,

 accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nell'ambito delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

5.  Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale State membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni.

Gli Stati membri prendono tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, comprese il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale dell'Unione europea. ►M4  La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 quinquies. ◄

Gli esperti, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, devono avere regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro.

Laddove i compiti consistano nel sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6, nel controllare ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o nel procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3, nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni.

Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di una partita nella Comunità soltanto se la propria organizzazione di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , tale condizione può essere estesa ad altri requisiti imperativi applicati alle partite prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative necessarie, in attesa di una decisione definitiva.

In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni della presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

6.  La Commissione provvede:

 ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi,

 a formulare raccomandazioni per l'elaborazione di note a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati.

Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario.

7.  La Commissione adotta, secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma.

8.  Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.

▼M29 —————

▼B

Articolo 27 (indice)

La direttiva 77/93/CEE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e d'applicazione indicati all'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

▼C2

Articolo 27 bis (indice)

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 21 si applicano, secondo il caso, gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 12 ).

▼B

Articolo 28 (indice)

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 29 (indice)

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

indice

a)   Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1.  Acleris spp. (specie non europee)

▼M27

1.1.  Agrilus anxius Gory

1.2.  Agrilus planipennis Fairmaire

1.3.  Anthonomus eugenii Cano

▼B

2.  Amauromyza maculosa (Malloch)

3.  Anomala orientalis Waterhouse

4.  Anoplophora chinensis (Thomson)

▼M3

4.1.  Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

▼B

5.  Anoplophora malasiaca (Forster)

6.  Arrhenodes minutus Drury

7.  Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.  Choristoneura spp. (specie non europee)

10.  Conotrachelus nenuphar (Herbst)

▼M21

10.0.  Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

▼B

10.1.  Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2.  Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3.  Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

▼M21

10.4.  Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

▼M27

10.5.  Diaphorina citri Kuway

▼B

11.  Heliothis zea (Boddie)

11.1.  Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12.  Liriomyza sativae Blanchard

13.  Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14.  Monochamus spp. (specie non europee)

15.  Myndus crudus Van Duzee

16.  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

▼M3

16.1.  Naupactus leucoloma Boheman

▼B

17.  Premnotrypes spp. (specie non europee)

18.  Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.  Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

▼M21

19.1.  Rhynchophorus palmarum (L.)

▼B

20.  Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.  Spodoptera eridania (Cramer)

22.  Spodoptera frugiperda (Smith)

23.  Spodoptera litura (Fabricus)

24.  Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (non europei) quali:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b)  Anastrepha ludens (Loew)

c)  Anastrepha obliqua Macquart

d)  Anastrepha suspensa (Loew)

e)  Dacus ciliatus Loew

f)  Dacus curcurbitae Coquillet

g)  Dacus dorsalis Hendel

h)  Dacus tryoni (Froggatt)

i)  Dacus tsuneonis Miyake

j)  Dacus zonatus Saund

k)  Epochra canadensis (Loew)

l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi

m)  Pardalaspis quinaria Bezzi

n)  Pterandrus rosa (Karsch)

o)  Rhacochelaena japonica Ito

p)  Rhagoletis cingulata (Loew)

q)  Rhagoletis completa Cresson

r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s)  Rhagoletis indifferens Curran

t)  Rhagoletis mendax Curran

u)  Rhagoletis pomonella Walsh

v)  Rhagoletis ribicola Doane

w)  Rhagoletis suavis (Loew)

26.  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)

27.  Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)   Batteri

▼M27

0.1.  Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi

▼B

1.  Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)   Funghi

1.  Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.  Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.  Cronartium spp. (specie non europee)

4.  Endocronartium spp. (specie non europee)

5.  Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6.  Gymnosporangium spp. (specie non europee)

7.  Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar

8.  Melampsora farlowii (Arthur) Davis

▼M27

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey (soppresso)

▼B

10.  Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.  Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.  Phoma andina Turkensteen

13.  Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14.  Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15.  Thecaphora solani Barrus

15.1.  Tilletia indica Mitra

16.  Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d)   Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo

2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo, Yn et Yc, e Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (American)

c) Peach mosaic virus (American)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (American)

j) Raspberry leaf curl virus (American)

k) Strawberry latent «C» virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm

n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.

6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e)   Piante parassite

1.  Arceuthobium spp. (specie non europee)

ALLEGATO I

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

indice

a)   Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

▼M27

0.01.  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.

▼M26 0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (soppresso)

▼B

1.  Globodera pallida (Stone) Behrens

2.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

▼M19 —————

▼M3 —————

▼B

6.1.  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)

6.2.  Meloidogyne fallax Karssen

7.  Opogona sacchari (Bojer)

8.  Popilia japonica Newman

8.1.  Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9.  Spodoptera littoralis (Boisduval)

▼M27

10.  Trioza erytreae Del Guercio

▼B

b)   Batteri

1.  Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2.  ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄

c)   Funghi

1.  Melampsora medusae Thümen

2.  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d)   Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

ALLEGATO I

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE


indice

a)   Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo



Specie

Zone protette

▼M28

1.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], UK, S, FI

▼A1

1.1.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

▼M27

1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK

▼A1

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3.

Leptinotarsa decemlineata Say

►M14  E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) ◄

▼M3

4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL e UK (Irlanda del Nord)

▼M27

5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth and West Berkshire)

▼B

b)   Virus ed organismi patogeni virus-simili



Specie

Zone protette

▼M10

1.

Beet necrotic yellow vein virus

►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)

▼B

2.

Tomato spotted wilt virus

►M1  DK,  ◄ S, FI



ALLEGATO II

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO, MA CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

indice

a)   Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo



Specie

Oggetto della contaminazione

1.

Aculops fuchsiae Keifer

Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

▼M27 ————— 1.1.Agrilus planipennis Fairmaire (soppresso)

▼B

2.

Aleurocantus spp.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

4.

Anthonomus signatus (Say)

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

5.

Aonidella citrina Coquillet

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

6.

Aphelenchoïdes besseyi Christie (1)

Sementi di Oryza spp.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

▼M27 —————

▼B

9.

Carposina niponensis Walsingham

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

▼M27 —————

▼B

11.

Enarmonia packardi (Zeller)

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

12.

Enarmonia prunivora Walsh

Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di paesi extraeuropei

13.

Eotetranychus lewisi McGregor

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

▼A1

▼B

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari dei paesi non europei

16.

Hishomonus phycitis

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

17.

Leucaspis japonica Ckll.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay

19.

Margarodes, specie non europee, quali:

a)  Margarodes vitis (Phillipi)

b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

c)  Margarodes prieskaensis Jakubski

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

20.

Numonia pirivorella (Matsumura)

Vegetali di Pyrus L., e ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

21.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

22.

Pissodes spp. (specie non europee)

Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco, originari di paesi non europei

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, e Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

▼M21 —————

▼B

25.

Scirotothrips aurantii Faure

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

26.

Scirotothrips dorsalis Hood

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

27.

Scirotothrips citri (Moultex)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

28.

Scolytidae spp. (specie non europee)

Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di paesi non europei

▼M21

28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tuberi di Solanum tuberosum L.

▼B

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

30.

Taxoptera citricida Kirk.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

▼M27 —————

▼B

32.

Unaspis citri Comstock

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(1)   Nella Comunità, Aphelenchoides besseyi Christie non è presente su Oryza spp.

b)   Batteri



Specie

Oggetto della contaminazione

▼M27 —————

▼B

2.

Citrus variegated chlorosis

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Sementi di Zea mais L.

4.

Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

5.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Sementi di Oryza spp.

c)   Funghi



Specie

Oggetto della contaminazione

1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

▼M3

1.1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA

▼B

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

3.

Atropellis spp.

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L.

▼M12

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada.

▼B

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

▼M27 —————

▼B

8.

Diaporthe vaccinii Shaer

Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

9.

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di Citrus reticulata Blanco e Citrus sinensis (L) Osbeck, originari dell'America meridionale

10.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi

11.

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

13.

Puccinia pittieriana Hennings

Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

▼M21

14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi

▼B

15.

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

d)   Virus ed organismi patogeni virus-simili



Specie

Oggetto della contaminazione

1.

Beet curly top virus (isolati non europei)

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

2.

Black raspberry latent virus

Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione

3.

Agenti della necrosi e pseudo-necrosi

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

4.

Cadang-Cadang viroid

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

5.

Cherry leafroll virus (1)

Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione

▼M21

5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

▼B

6.

Citrus mosaic virus

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

7.

Citrus tristeza virus (isolati non europei)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

8.

Leprosis

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

9.

Little cherry pathogen (isolati non europei)

Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

10.

Agenti della diffusione naturale della psorosi

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

11.

Palm lethal yellowing mycoplasm

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

12.

Prunus necrotic ringspot virus (2)

Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione

13.

Satsuma dwarf virus

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14.

Tatter leaf virus

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

15.

Witches' broom (MLO)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(1)   Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su Rubus L.

(2)   Nella Comunità, il Prunus necrotic ringspot virus non è presente su Rubus L.

ALLEGATO II

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

indice

a)   Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo



Specie

Oggetto della contaminazione

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar nane e relativi ibridi, del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione

4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagione, e sementi di Medicago sativa L.

5.

Circulifer haematoceps

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

6.

Circulifer tenellus

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

▼A1

6.1

Eutetranychus orientalis Klein

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

▼M19

6.2.

Heliothis armigera (Hübner)

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi

▼M21

6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

▼B

7.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

▼M3

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fiori recisi, ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da:

— bulbi,

— cormi,

— vegetali della famiglia delle Graminacee,

— rizomi,

— sementi

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Fiori recisi, ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da:

— bulbi,

— cormi,

— vegetali della famiglia delle Graminacee,

— rizomi,

— sementi

▼M21

10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

b)   Batteri



Specie

Oggetto della contaminazione

1.

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Sementi di Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Vegetali di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ , destinati alla piantagione

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

►M8  Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi ◄

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

6.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Sementi di Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Vegetali di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ e Capsicum spp., destinati alla piantagione

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

11.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c)   Funghi



Specie

Oggetto della contaminazione

▼M28

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

▼M19 —————

▼B

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

►M12  Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi ◄

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

7.

Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Sementi di Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

10.

Scirrhia pini Funk et Parker

Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

11.

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

12.

Verticillium dahliae Klebahn

Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d)   Virus ed organismi patogeni simili ai virus



Specie

Oggetto della contaminazione

1.

Arabis mosaic virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

2.

Beet leaf curl virus

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

3.

Chrysanthemum stunt viroid

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

4.

Citrus tristeza virus (isolati europei)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

▼M27 —————

▼B

6.

Grapevine flavescence dorée MLO

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

7.

Plum pox virus

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

8.

Potato stolbur mycoplasm

Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

9.

Raspberry ringspot virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

10.

Sprioplasma citri Saglio et al.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

11.

Strawberry crinkle virus

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

12.

Strawberry latent ringspot virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

13.

Strawberry mild yellow edge virus

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

14.

Tomato black ring virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

15.

Tomato spotted wilt virus

Vegetali di Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea, Lactuca sativa L., ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L. e Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

16.

Tomato yellow leaf curl virus

Vegetali di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

ALLEGATO II

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

indice

a)   Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo



Specie

Oggetto della contaminazione

Zone protette

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato

EL, E (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.

Cephalcia lariciphila (Klug)

Vegetali di Larix Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco

►M14  EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) ◄

4.

Gilphinia hercyniae (Hartig)

Vegetali di Picea A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)

5.

Gonipterus scutellatus Gyll.

Vegetali di Eucalyptus l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi

►M7  EL, P (Azzorre) ◄

6.

a) Ips amitinus Eichhof

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco

►M27  EL, IRL, UK ◄

b) Ips cembrae Heer

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco

EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)

c) Ips duplicatus Sahlberg

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco

EL, IRL, UK

▼A1

d)Ips sexdentatus Börner

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco

IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man)

▼B

e) Ips typographus Heer

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

9.

Sternochetus mangiferae Fabricius

Sementi di Mangifera spp. originarie di paesi terzi

E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)

▼M19 —————

▼B

b)   Batteri



Specie

Oggetto della contaminazione

Zone protette

1.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Sementi di Phaseolus vulgaris L. e Dolichos Jacq.

EL, E, P

▼M10

2.

Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al.

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

►M28  E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica). ◄

▼B

c)   Funghi



Specie

Oggetto della contaminazione

Zone protette

▼M28

0.0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

UK

▼M27

0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Legname, escluso il legname privo di corteccia, la corteccia separata dal tronco e le piante destinate all'impianto di Castanea Mill.

CZ, IRL, S, UK

▼B

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.

EL

2.

Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

IRL, UK (N-IRL)

3.

Hypaxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

IRL, UK (N-IRL)

▼A1

d)   Virus ed organismi patogeni virus-simili



Specie

Oggetto della contaminazione

Zone protette

1.  Citrus tristeza virus (isolati europei)

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli

►M27  EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (ad eccezione dell'Algarve e di Madeira) ◄

▼M18

2.  Grapevine flavescence dorée MLO.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

►M27  CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna) ◄

▼B



ALLEGATO III

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

indice


Descrizione

Paese d'origine

1.

Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trewe, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. und Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Paesi non europei

2.

Vegetali di Castanea Mill., und Quercus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Paesi non europei

3.

Vegetali di Populus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Paesi dell'America settentrionale

▼M12 —————

▼B

5.

Corteccia di Castanea Mill. separata dal tronco

Paesi terzi

6.

Corteccia di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., separata dal tronco

Paesi dell'America settentrionale

7.

Corteccia di Acer saccharum Marsh., separata dal tronco

Paesi del continente americano

8.

Corteccia di Populus L. separata dal tronco

Paesi del continente americano

9.

Vegetali Chaenomeles Lidl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

Paesi non europei

9.1.

Vegetali di Photinia LdL., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea

10.

Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi seme di patate

Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera

11.

Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato III. A. 10

Paesi terzi

12.

Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato IV A I, paesi terzi, esclusi Algeria ►A1  , Cipro ◄ , Egitto, Israele, Libia ►A1  , Malta ◄ , Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi europei o riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ .

13.

Vegetali di Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III A

Paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

14.

Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o corteccia, ad eccezione di quello composto solo di torba

Turchia, Bielorussia, ►A1   Estonia, Lettonia, Lituania, ◄ Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nell'Europa continentale, ad eccezione ►A1   di Cipro, ◄ Egitto, Israele, Libia, ►A1   Malta, ◄ Marocco, Tunisia

15.

Vegetali di Vitis L. ad eccezione dei frutti

►M9  Paesi terzi, esclusa la Svizzera ◄

16.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, e Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

Paesi terzi

17.

Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Algeria, Marocco

18.

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., e relativi ibridi, e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 dell'allegato III A, paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati Continentali degli USA.

19.

Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

▼A1

ALLEGATO III

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

indice


Descrizione

Zone protette

▼M10

1.  Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al.conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2

►M28  E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica). ◄

2.  Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2

►M28  E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica). ◄

▼B



ALLEGATO IV

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione I

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

indice


Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Requisiti particolari

▼M27

1.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

— legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)  un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)  adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c)  adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.

1.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)  un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)  adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.

1.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è scortecciato,

oppure

b)  è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)  è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d)  è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e)  è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

▼M27 —————

▼M27

1.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è originario di zone notoriamente indenni da:

— Monochamus spp. (specie non europee)

— Pissodes spp. (specie non europee)

— Scolytidae spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine»,

oppure

b)  è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c)  è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d)  è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e)  è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f)  è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.6.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli chesostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

— Russia, Kazakistan e Turchia,

— paesi europei,

— Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b)  è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)  è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)  è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e)  è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

▼B

1.7.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario di:

— Russia, Kazakistan e Turchia,

— paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è originario di zone notoriamente indenni da:

— Monochamus spp. (specie non europee)

— Pissodes spp. (specie non europee)

— Scolytidae spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine»,

oppure

b)  è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c)  è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d)  è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

►M27  

e)  è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

 ◄

▼M27

2.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, proveniente da paesi terzi, eccetto la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

— essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

— essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

▼M12

2.1.

►M27  

Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

— destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;

— in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

originario degli USA e del Canada.

 ◄

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

2.2.

Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

▼M27

2.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc,. ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato,

originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale:

a)  che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)  che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

c)  che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

2.4.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Fraxinus L; Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Coresa, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

2.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

▼M12

3.

►M27  

Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

— fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.

 ◄

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,

oppure

b)  è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

c)  è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

d)  nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

▼M12 —————

▼M27

4.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Betula L., ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli USA, dove l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale:

a)  che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

b)  che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore.

4.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Betula L.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

4.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia e oggetti di corteccia di Betula L., originari del Canada e degli USA, dove l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.

▼M28

5.

Legname di Platanus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, compreso però legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried» o «K.D.» oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

▼M12

6.

►M27  

Legname di Populus L., ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.

 ◄

Constatazione ufficiale che il legname:

— è scortecciato

— oppure

— è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

▼M28

7.1.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

— Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada,

— Populus L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;

oppure

b)  è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

oppure

c)  è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore);

oppure

d)  è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.1.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

— Platanus L. originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

oppure

b)  è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore);

oppure

c)  è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

▼M12

7.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Quercus L. originario degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)  è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

b)  è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

►M27  

c)  è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

 ◄

▼M12

7.3.

Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei.

►M27  

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)  è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima della corteccia, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

b)  è stata sottoposta ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.

 ◄

▼M27 —————

▼B

8.1.

Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Pissodes spp. (specie non europee).

8.2.

Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).

9.

Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

10.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M12

11.01.

Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1.

Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione.

▼B

11.2.

Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato IV A I 11.1, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure

b)  che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M3

11.3.

Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA

Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

a)  sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare»

oppure

b)  sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

▼M27

11.4.

Vegetali di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

▼M27

11.5.

Vegetali di Betula L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di Betula L. con o senza foglie.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

▼M28

12.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼B

13.1.

Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di paesi terzi

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13.2.

Vegetali di Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3 e all'allegato IV A I 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

14.

Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale

►M21  Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. ◄

▼M27 —————

▼B

16.1.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.

16.2.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, I, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:

a)  che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ ;

oppure

b)  che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva;

c)  oppure

— che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

— e

— che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus),

— e

— che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva,

— e

— che i frutti sono stati imballatti in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure

— che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ .

16.3.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:

a)  che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes, conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , oppure

b)  che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes, conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure

c)  che nessun sintomo della presenza di Cercospora angolensis Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.4.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L., originari di paesi terzi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale:

a)  che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , oppure

b)  che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Guinardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure

c)  che nessun sintomo della presenza di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure

d)  che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus),

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.5.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di Tephritidae (specie non europee)

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui ►M22  all'allegato III B 2 e 3 e  ◄ all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:

a)  che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,

b)  che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,

c)  che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,

d)  che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.

▼M8

17.

Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

oppure

b)  che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

oppure

c)  che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

▼B

18.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da Radopholus citrophilus Huettel et al. e Radopholus similis (Cobb) Thorne, oppure

b)  che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus citrophilus Huettel et al. e Radopholus similis (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.

▼M27

18.1.

Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e loro ibridi, originari di paesi terzi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese riconosciuto indenne da Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

18.2.

Vegetali di Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di un paese in cui Trioza erytreae Del Guercio è notoriamente assente,

oppure

b)  i vegetali sono originari di una zona indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

18.3.

Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di un paese in cui Diaphorina citri Kuway è notoriamente assente,

oppure

b)  i vegetali sono originari di una zona indenne da Diaphorina citri Kuwai, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

▼B

19.1.

Vegetali di Crataegus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19.2.

Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattasi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono:

— per Fragaria L.:

— 

— Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae,

— Arabic mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry crinkle virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Strawberry mild yellow edge virus,

— Tomato black ring virus,

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King;

— per Malus Mill.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.;

— per Prunus L.:

— 

— Apricot chorotic leafroll mycoplasm,

— Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye;

— per Prunus persica (L.) Batsch:

— 

— Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;

— per Pyrus L.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.;

— per Rubus L.:

— 

— Arabis mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Tomato black ring virus;

— per tutte le specie:

— 

altri virus ed organismi virus-simili, non europei.

Ferme festando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, o all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

20.

Vegetali di Cydonia Mill. et Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.

21.1.

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

— Strawberry latent «C» virus,

— Strawberry vein banding virus,

— Strawberry witches' broom mycoplasm.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b)  che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

21.2.

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Aphelenchoides besseyi Christie

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale:

a)  che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b)  che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3.

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1.

Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Malus Mill.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, e all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale:

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

— Cherry rasp leaf virus (American),

— Tomato ringspot virus.

a)  che i vegetali:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b)  che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

22.2.

Vegetali di Malus Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17, 19.2 e 22.1, constazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notariamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure

b)  

aa)  che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb)  che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

23.1.

Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzul et Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C.K. Schneid.,

— Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb et Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.,

— altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15 e 19.2, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

b)  che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,

c)  che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

23.2.

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione:

a)  originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Prunus L.

b)  ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

c)  ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

— per il caso di cui alla lettera a):

— 

— Tomato ringspot virus;

— per il caso di cui alla lettera b):

— 

— Cherry rasp leaf virus (American),

— Peach mosaic virus (American),

— Peach phony rickettsia,

— Peach rosette mycoplasm,

— Peach yellows mycoplasm,

— Plum line pattern virus (American),

— Peach X-disease mycoplasm;

— per il caso di cui alla lettera c):

— 

— Little cherry pathogen

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 o all'allegato IV A I 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b)  che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,

24.

Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione,

a)  originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Rubus L.

b)  ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

— per il caso di cui alla lettera a):

— 

— Tomato ringspot virus,

— Black raspberry latent virus,

— Cherry leafroll virus,

— Prunus necrotic ringspot virus;

— per il caso di cui alla lettera b):

— 

— Raspberry leaf curl virus (American),

— Cherry rasp leaf virus (American).

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 19.2:

a)  i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,

b)  constatazione ufficiale:

aa)  che i vegetali

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

— provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi, nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

bb)  che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

25.1.

Tuberi di Solanum tuberosum L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Ferme restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12, constatazione ufficiale:

a)  che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure

b)  che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ .

25.2.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1, constatazione ufficiale:

a)  che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure

b)  che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ .

25.3.

Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.

25.4.

Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un un campo di produzione notariamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens

e

aa)  che i tuberi sono originari di zone notariamente indenni da ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ , oppure

bb)  nelle zone i cui è nota la presenza di ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ , che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ , oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ e che sia stato stabilito secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄

e

cc)  che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure

dd)  nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen,

— che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

— che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (1), e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen.

▼M21

25.4.1.

Tuberi di Solanum tuberosum L., a eccezione di quelli destinati alla piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ .

25.4.2.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che:

a)  i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny; oppure

b)  i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼B

25.5.

Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei auali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm

Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

25.6.

Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ , originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M27

25.7.

Vegetali di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 11 e 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5 e 25.6, ove opportuno, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di zone risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

oppure

b)  dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui vegetali nel luogo di produzione.

▼M21 —————

▼B

26.

Vegetali di Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium albo-atrum Reinke e Berthold e Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M27

27.1.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che:

aa)  i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodoptera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

a)  dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera (Hübner) o di Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,

oppure

b)  i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.

27.2.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.1, constatazione ufficiale che:

aa)  i vegetali sono originari di zone indenni da Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

a)  dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith o di Spodoptera litura (Fabricius) sul luogo di produzione,

oppure

b)  i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.

▼B

28.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,

b)  che i vegetali e le talee:

— provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

— sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings,

c)  che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.

▼M21

28.1.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus; oppure

b)  che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c)  che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami.

▼B

29.

Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale:

— che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti daErwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr e Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,

— che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.

30.

Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

31.

Vegetali di Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2

 

a) nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

constatazione ufficiale che i vegetali:

a)  provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure

b)  derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici

 

b) nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazione non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

constatazione ufficiale che i vegetali:

a)  provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure

b)  derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.

▼M3

32.1.

Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:

— bulbi,

— cormi,

— vegetali della famiglia delle Gramineae,

— rizomi,

— tuberi,

originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch)

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

a)  sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare»;

oppure

b)  sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

c)  immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato;

oppure

d)  i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

 ◄

32.2.

Fiori recisi di Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

— sono originari di un paese indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch),

— oppure

— immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3.

Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:

— bulbi,

— cormi,

— vegetali della famiglia delle Gramineae,

— rizomi,

— sementi,

— tuberi,

originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess);

oppure

b)  che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;

oppure

c)  che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess);

oppure

d)  i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

 ◄

▼M27

33.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Constatazione ufficiale che:

a)  il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

nonché

b)  i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

▼B

34.

►M3  

Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di:

—  ►M7  Cipro, Malta,  ◄ Turchia,

— Bielorussia ►A1  , Estonia ◄ , Georgia ►A1  , Lettonia, Lituania ◄ , Moldavia, Russia, Ucraina,

— paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia

 ◄

Constatazione ufficiale:

a)  il terreno di coltura, al momento della piantagione:

— non conteneva terra e materie organiche, oppure

— era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi, nocivi, oppure

— era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che

b)  dopo la piantagione:

— sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure

— nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a)

35.1.

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

35.2.

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato VI A I 35.1, constatazione ufficiale:

a)  che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e

b)  che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M3

36.1.

Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:

— bulbi,

— cormi,

— rizomi,

— sementi,

— tuberi,

originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:

a)  sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertienti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare»;

oppure

b)  sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

c)  immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato;

oppure

d)  derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Thrips palmi Karny; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Thrips palmi Karny; e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

 ◄

36.2.

Fiori recisi della famiglia delle Orchidacee e frutti di Momordica L. e Solanum melongena L., originari di paesi terzi

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:

— sono originari di un paese indenne da Thrips palmi Karny,

— oppure

— immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny.

▼M27

36.3.

Frutti di Capsicum L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, USA e Polinesia francese in cui Anthonomus eugenii Cano è notoriamente presente

Constatazione ufficiale che i frutti:

a)  sono originari di una zona indenne da Anthonomus eugenii Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

oppure

b)  sono originari di un luogo di produzione, istituito nel paese di esportazione dall' organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese e indenne dall'Anthonomus eugenii Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e sono dichiarati indenni dall'Anthonomus eugenii Cano in seguito a ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.

▼B

37.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 17, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasm e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b)  che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da Myndus crudus Van Duzee,

c)  nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).

▼M21

37.1.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, e i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)  sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister); oppure

b)  sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c)  per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

— registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,

— in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della Paysandisia archon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

— in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.

▼M27 —————

▼B

38.2.

Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer.

39.

Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

— sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,

— sono cresciuti in vivaio, e

— sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

40.

Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

►M3  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie. ◄

41.

Vegetali annuali e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

— sono stati coltivati in vivaio,

— sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

— sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e

— 

— trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e

— trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

42.

Vegetali della famiglia Gramineae di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechioa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali:

— sono stati coltivati in vivaio, e

— sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

— sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e

— 

— trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e

— trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

43.

Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali,

b)  che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a):

aa)  almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):

— sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,

— sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,

— sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva, tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3 000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3 000 vegetali,

— sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,

— sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi,

— sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:

— 

— scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda,

— scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure

— sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,

bb)  sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce «dichiarazione supplementare», per consentire l'identificazione della partita.

44.

Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne Dianthus L.), Compositae (tranne Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (tranne Fragaria L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:

— sono stati coltivati in vivaio,

— sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

— sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e

— 

— trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virusimili, e

— trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

▼M3

45.1.

Vegetali di specie erbacee e vegetali di Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)  sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare»;

oppure

b)  sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione;

oppure

c)  qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato;

oppure

d)  derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

 ◄

45.2.

Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. e ortaggi a foglia di Ocimum L., originari di paesi non europei

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia

— sono originari di un paese indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee)

— oppure

— immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee).

▼B

►M3  45.3. ◄

Vegetali di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus:

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6 e 25.7

a) dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn

constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali

b) dove è nota la presenza di Bemisa tabaci Genn.

constatazione ufficiale:

a)  che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:

aa)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure

bb)  che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione.

oppure

b)  che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn.

46.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

— Bean golden mosaic virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Pepper mild tigré virus,

— Squash leaf curl virus,

— altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, ►M22  45,  ◄ 45.1 ►M3  , 45.2 e 45.3 ◄ :

a) Dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo,

b) Dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure

b)  che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure

c)  che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn,

oppure

d)  i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) e che non presentava sintomi degli organismi dannosi in questione; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

 ◄

47.

Sementi di Helianthus annuus L.

Constatazione ufficiale:

a)  che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. e de Toni, oppure

b)  che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni. presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni.

48.

Sementi di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , e

a)  che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure

b)  che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure

c)  che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.

49.1.

Sementi di Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale:

a)  che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure

b)  che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione,

oppure

c)  le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

 ◄

49.2.

Sementi di Medicago sativa L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 49.1, constatazione ufficiale:

a)  che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,

b)  

— che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure

— che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure

— che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso lo 0,1 %,

c)  che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,

d)  che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina.

50.

Sementi di Oryza sativa L.

Constatazione ufficiale:

a)  che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da Aphelenchoïdes besseyi Christie, oppure

b)  che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro l'Aphelenchoïdes besseyi Christie.

51.

Sementi di Phaseolus L.

Constatazione ufficiale:

a)  che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure

b)  che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.

Sementi di Zea mays L.

Constatazione ufficiale:

a)  che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da d'Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure

b)  che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53.

Sementi dei generi Triticum Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, ►M9  dell'Iran, ◄ del Messico, del Nepal, del Pakistan ►M3  , del Sudafrica ◄ e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra

Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.

54.

Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, ►M9  dell'Iran, ◄ del Messico, del Nepal, del Pakistan ►M3  , del Sudafrica ◄ e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra

Constatazione ufficiale:

i)  che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nella rubrica «Provenienza» del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7, oppure

ii)  che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura «controllati e risultati indenni da Tilletia indica Mitra», nella rubrica «Denominazione del prodotto» del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.

(1)   GU 125 dell' 11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/742/CE della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39).

ALLEGATO IV

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione II

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

indice


Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Requisiti particolari

▼M12 —————

▼M28

2.

Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.

Constatazione ufficiale:

a)  che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

oppure

b)  che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

▼M12 —————

▼B

4.

Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia pini Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

5.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

6.

Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

7.

Vegetali di Castanea Mill. et Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure

b)  che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M28

8.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che:

a)  il legname è originario di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

oppure

b)  nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼B

9.

►M8  Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. ◄

Constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , oppure

b)  che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

▼M27

10.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e loro ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli e Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei),

oppure

b)  i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheipihila (Petri) Kanchavelis e Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei),

oppure

c)  i vegetali:

— sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattino,

— nonché

— sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M27

10.1.

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e loro ibridi e Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone indenni da Trioza erytreae Del Guercio, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼B

11.

Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Constatazione ufficiale:

a)  che nessuna contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b)  che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.

12.

Vegetali di Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure

b)  che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono

— per Fragaria L.:

— 

— Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

— Arabis mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry crinkle virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Strawberry mild yellow edge virus,

— Tomato black ring virus,

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

— per Prunus L.:

— 

— Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

— Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

— per Prunus persica (L.) Batsch:

— 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

— per Rubus L.:

— 

— Arabis mosaic virus,

— Raspberry ringspot virus,

— Strawberry latent ringspot virus,

— Tomato black rings virus.

13.

Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure

b)  che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.

14.

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure

b)  che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

c)  che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.

15.

Vegetali di Malus Mill, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure:

b)  

aa)  che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb)  che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

16.

Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb. et Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.,

— altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure:

b)  

aa)  che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almento il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb)  che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,

cc)  che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

17.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine Flavescence dorée MLO e Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

▼M27

18.1.

Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati all'impianto

Constatazione ufficiale che:

a)  le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival sono state rispettate;

e

b)  i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.;

e

d)  

aa)  i tuberi sono originari di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente assente; oppure

bb)  nelle zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione è risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. oppure è considerato indenne da tale organismo, a seguito dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

e

e)  che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, oppure di zone nelle quali Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen sono notoriamente presenti:

— che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

— che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun sintomo di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen.

▼M27

18.1.1

Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati all'impianto, ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di Solanum tuberosum L. destinati all'impianto di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

▼B

18.2.

Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1)

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:

— appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi,

— sono stati prodotti nella Comunità, e

— provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi.

18.3.

Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in branche di geni o in collezioni di materiali genetici

a)  I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.

b)  I controlli di quarantena di cui alla lettera a):

aa)  sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;

bb)  vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi;

cc)  vengono effettuati su ogni unità del materiale,

— mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,

— mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo:

— 

— nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

— 

— Andean potato latent virus,

— Arracacha virus B, oca strain,

— Potato black ringspot virus,

— Potato spindle tuber viroid,

— Potato virus T,

— Andean potato mottle virus,

— virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus

— Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

—  ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ ,

— nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati;

dd)  mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

c)  Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d)  Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.

18.4.

Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici

Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.

▼M27

18.5.

Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 o 18.4

Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e che

a)  le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

e

b)  se del caso, le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.

e

c)  le disposizioni dell'Unione per la lotta contro Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

▼B

18.6.

Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2 e 18.3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure

b)  che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M27

18.6.1

Vegetali con radici, destinati all'impianto, di Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4. paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

▼M27

18.7.

Vegetali di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, se del caso constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di zone risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

oppure

b)  dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui vegetali nel luogo di produzione.

▼B

19.

Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold e Verticillium dahliae Klebahn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dall'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M21

19.1.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatazione ufficiale che i vegetali:

a)  sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)  durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

— registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine,

— in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della Paysandisia archon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

— in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.

▼M27

20.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che:

aa)  i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodoptera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

a)  dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera (Hübner) o di Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,

oppure

b)  i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.

▼B

21.1.

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des. Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,

b)  che i vegetali e le talee provengono da ditte:

— ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure

— la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings;

c)  che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.

21.2.

Vegetali di Dianthus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almento una volta nel corso degli ultimi due anni,

b)  che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.

22.

Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsace (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼M3

23.

Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:

— bulbi,

— cormi,

— vegetali della famiglia delle Gramineae,

— rizomi,

— sementi,

— tuberi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess);

oppure

b)  che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;

oppure

c)  che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess);

oppure

d)  i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

 ◄

▼M27

24.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

▼M27

24.1.

Vegetali con radici, destinati all'impianto, coltivati all'aperto, di Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. e Fragaria L.

e

bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. e Tulipa L., ad eccezione di vegetali, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio

Ferme restando le disposizioni applicabili alle piante di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

▼B

25.

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure

b)  che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

26.

Sementi di Helianthus annuus L.

Constatazione ufficiale:

a)  che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure

b)  che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni.

26.1.

Vegetali di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A II, 18.6 e 23, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure

b)  che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e:

aa)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure

bb)  che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

c)  che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn.

27.

Sementi di ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , e:

a)  che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., o Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure

b)  che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

c)  che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.

28.1.

Sementi di Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale:

a)  che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure

b)  che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione,

oppure

c)  le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

 ◄

28.2.

Sementi di Medicago sativa L.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale:

a)  che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al., oppure

b)  

— che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,

— e che:

— 

— la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure

— al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure

— il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1 %,

— che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in colture adiacenti di Medicago sativa L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,

— che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina

29.

Sementi di Phaseolus L.

Constatazione ufficiale:

a)  che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure

b)  che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

30.1.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi

L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine

(1)   GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalle direttive 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

ALLEGATO IV

PARTE B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

indice


Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Requisiti particolari

Zone protette

1.

Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui ►M22  all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 ◄ :

a)  il legno è scortecciato, oppure

b)  constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Dendroctonus micans Kugelan, oppure

c)  constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

►M14  EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) ◄

2.

Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui ►M22  all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 ◄ e all'allegato IV B 1:

a)  il legno è scortecciato, oppure

b)  constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips duplicatus Sahlbergh, oppure

c)  constatazione comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

EL, IRL, UK

3.

Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui ►M22  all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 ◄ e all'allegato IV B 1 e 2:

a)  il legno è scortecciato, oppure

b)  constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer, oppure

c)  constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internationalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo um adeguato schema tempo/temperatura.

IRL, UK

4.

Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui ►M22  all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 ◄ e all'allegato IV B 1 e 2:

a)  il legno è scortecciato, oppure

b)  constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof, oppure

c)  constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, seccondo un adeguato schema tempo/temperatura.

►M27  EL, IRL, UK ◄

5.

Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui ►M22  all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 ◄ e all'allegato IV.B. 1, 2, 3 e 4:

a)  il legno è scortecciato, oppure

b)  constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer, oppure

c)  constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)

6.

Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui ►M22  all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 ◄ e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4 e 5:

a)  il legno è scortecciato, oppure

b)  constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Börner, oppure

c)  constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

►A1  CY,  ◄ IRL, UK (N-IRL, isola di Man)

▼M1 —————

▼M2 —————

▼M12

6.3.

Legname di Castanea Mill.

a)  Il legname è scortecciato

oppure

b)  constatazione ufficiale che il legname:

i)  è originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

oppure

ii)  è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

►M27  CZ, IRL, S, UK ◄

▼M28

6.4.

Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Unione o dell'Armenia, della Svizzera o degli USA

Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai legnami di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 5 e 7.1.2 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 2, constatazione ufficiale che:

a)  il legname è originario di una zona indenne da Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)  il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti; oppure

c)  il legname è originario di una zona protetta elencata nella colonna di destra.

UK

▼B

7.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) ◄

8.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., e Pinus L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV B II 4 e 5 e all'allegato IV B 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips typographus Heer.

IRL, UK

10.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., e Pinus L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips amitinus Eichhof.

►M27  EL, IRL, UK ◄

11.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)

12.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., e Pinus L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 all'allegato IV B 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips sexdentatus Börner.

IRL, ►A1   CY, ◄ UK (N-IRL, isola di Man)

▼M28

12.1.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA

Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 8, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona esente da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fatto stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

b)  i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.

UK

▼M1 —————

▼B

14.1.

Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco

►M12  Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4,  ◄ Constatazione ufficiale che la partita:

a)  è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure

b)  è originaria di zone notoriamente indenni da Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) ◄

14.2.

Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco

Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, constatazione ufficiale che la partita:

a)  è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure

b)  è originaria di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof.

►M27  EL, IRL, UK ◄

14.3.

Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco

Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita:

a)  è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure

b)  è originaria di zone notorianemente indenni da Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)

14.4.

Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco

Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui ►M12  all'allegato III A 4 e  ◄ all'allegato IV B 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita:

a)  è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure

b)  è originaria di zone notoriamente indenni da Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

14.5.

Corteccia di conifere (Coniferales), separata del tronco

Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui ►M12   all'allegato III A 4 e  ◄ all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita:

a)  è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure

b)  è originaria di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Börner.

IRL, ►A1   CY, ◄ UK (N-IRL, isola di Man)

14.6.

Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco

Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui ►M12  all'allegato III A 4 e  ◄ all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita:

a)  è stata sottoposta a furmigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure

b)  è originaria di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer.

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼M12

14.9.

Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)  è originaria di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

oppure

b)  è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).

►M27  CZ, IRL, S, UK ◄

▼B

15.

Vegetali di Larix Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da Cephalcia lariciphila (Klug.).

IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)

16.

Vegetali di Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. e Pseudotsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

IRL, UK (N-IRL)

▼M19 —————

▼B

18.

Vegetali di Picea A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)

19.

Vegetali di Eucalyptus l'Herit, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro Gonipterus scutellatus Gyll., oppure

b)  che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Gonipterus scutellatus Gyll.

►M7  EL, P (Azzorre) ◄

▼M27

19.1.

Vegetali di Castanea Mill., destinati all'impianto

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, sezione 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è notoriamente assente;

oppure

b)  i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie

oppure

c)  i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale nelle zone protette elencate nella colonna di destra

CZ, IRL, S, UK

▼B

20.1.

Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 10 e 11, all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.6, constatazione ufficiale che i tuberi:

a)  sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure

b)  sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure

c)  sono stati lavati per mondarli dalla terra.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

▼M3

20.2

Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1

a)  La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra;

oppure

b)  i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti, che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

▼M27

20.3.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK

▼M10

21.

Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, PyracanthaRoem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

oppure

b)  che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

oppure

►M24  

c)  che i vegetali sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure

 ◄

d)  che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,

oppure

e)  che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:

aa)  situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale «zona tampone» saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la «zona tampone», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell' ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1o maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e

bb)  ufficialmente approvato, come la «zona tampone», prima dell' inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e

cc)  che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell' ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr) Winsl et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:

— due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre;

— e

— una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e

dd)  in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.

Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 1o aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in «zone tampone» ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1o aprile 2004.

►M28  E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica). ◄

▼M9 —————

▼M14

21.1.

Vegetali diVitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti di cui all’allegato III, parte A, punto 15, relativi all’introduzione nella Comunità di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che:

a)  sono originari di una zona notoriamente indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

o

b)  sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi;

o

c)  sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼A1

21.2.

Frutti di Vitis L.

I frutti sono privi di foglie

e

constatazione ufficiale che i frutti:

a)  sono originari di una zona notoriamente indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ovvero

b)  sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi;

ovvero

c)  sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼M10

21.3

Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari

Prova documentata che gli alveari:

a)  sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

oppure

►M24  

b)  sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure

 ◄

c)  sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,

oppure

d)  sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.

►M28  E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT[eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica). ◄

▼M3

22.

Vegetali di Allium porrum L., Apium L., Beta L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati all'alimentazione animale, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione

a)  La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra;

oppure

b)  i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

▼B

23.

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

a)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui alll'allegato IV A I 35.1 e 35.2, all'allegato IV A II 25 e all'allegato IV B 22, constatazione ufficiale che i vegetali:

aa)  sono stati singolarmente sottoposti ad una prova ufficiale e sono risultati indenni da Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure

bb)  sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV B 27.1 e 27.2 e

— ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure

— ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e

— sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione;

b)  l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

▼M3

24.1.

Talee non radicate di Euphorbia pulcherrima Willd., destinate alla piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a)  le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);

oppure

b)  nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato né sulle talee né sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto;

oppure

c)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.

►M28  IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK ◄

24.2.

Vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di:

— sementi,

— quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante,

— quelli precisati al punto 24.1

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);

oppure

b)  nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione;

oppure

c)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nel corso dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostamento dei vegetali;

e

d)  sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che:

da)  sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);

oppure

db)  sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali;

oppure

►M28  IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK ◄

 
 

dc)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto ad garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabacci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.

 

24.3.

Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee);

oppure

b)  nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni euroee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione;

oppure

c)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.

►M28  IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK ◄

▼M3 —————

▼M3

25.

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale

Constatazione ufficiale:

a)  che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV;

oppure

b)  che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

26.

Terra e residui non sterilizzati di barbabietole Beta vulgaris L.)

Constatazione ufficiale che la terra o i residui:

a)  sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV;

oppure

b)  sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto;

oppure

c)  provengono da vegetali di Beta vulgaris coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

▼B

27.1.

Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.

Ferme restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietola (2):

a)  che le sementi delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate» soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure

b)  per le «sementi non definitivamente certificate», che le sementi

— soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 66/400/CEE, e

— sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE, e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure

c)  che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

27.2.

Sementi di ortaggi della specie Beta vulgaris L.

Ferme restando le disposizioni della direttiva 70/458/CEE, del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), se applicabili, constatazione ufficiale:

a)  che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5 %, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure

b)  per le sementi non lavorate, che le sementi:

— sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, e

— sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV); oppure

c)  che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

28.

Sementi di Gossypium spp.

Constatazione ufficiale:

a)  che la lanugine del seme è stata rimossa con acido, e

b)  che nessun sintomo di Glomerella gossypii Edgerton è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo è stato analizzato e trovato esente da Glomerella gossypii Edgerton in queste analisi.

EL

28.1.

Sementi di Gossypium spp.

Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido.

EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)

29.

Sementi di Mangifera spp.

Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Sternochetus mangiferae Fabricius.

E (Granada e Malaga), P (Altentejo, Algarve e Madera)

30.

Macchine agricole usate

►M3  

a)  le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole;

oppure

b)  le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV.

 ◄

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), ►M17   LT, ◄ UK (Irlanda del Nord) ◄

▼M27

31.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida e Chania), P (Algarve e Madera), E, F, CY e I

Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine:

a)  i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure

b)  nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.

EL (eccetto le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve e Madera)

32.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO è notoriamente assente; oppure

b)  i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO, istituita da un'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali; oppure

c)  i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna); oppure

cc)  i vegetali sono originari della Svizzera e sono stati coltivati in Svizzera (ad eccezione del Canton Ticino e della valle Mesolcina); oppure

d)  i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in cui:

aa)  dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e

bb)  alternativamente

i)  sui vegetali nel luogo di produzione non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure

ii)  i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)

▼M27

33.

Vegetali di Castanea Mill., eccetto i vegetali in coltura tessutale, i frutti e le sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che:

a)  i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu è notoriamente assente,

oppure

b)  i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)  i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.

IRL, P, UK

▼B

(1)   GU L 323 del 24.12.1969, pag. 3.

(2)   GU 125 dell' 11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

(3)   GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE.



ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

I.   Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante

indice

1. Vegetali e prodotti vegetali

▼M8

1.1. Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

▼B

1.2. Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

▼M27

1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

▼B

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

▼M12

1.7. Legname a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 13 ):



Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

►M22  ex440130 80 ◄

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex44 03 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex440420 00

Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex44 07 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

▼M12 —————

▼B

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

▼M27

2.1. Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. Verbena L. nonché altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati all'impianto, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi

▼B

2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

▼M21

2.3.1. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

2.4.  ►M14  

 Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione,

 Sementi di Medicago sativa L.,

 ◄

▼M15

 Semi di Helianthus annuus L., ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ e Phaseolus L.

▼M27

3. Bulbi, bulbi-tuberi, tuberi e rizomi destinati all'impianto, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. e Tulipa L.

▼B

II.   Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.

▼M28

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Platanus L., Populus L. e Beta vulgaris L.

▼M18

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., ►M27  Castanea Mill., ◄ Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.

▼M8

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

▼B

1.5. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.

▼M3

1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).

▼B

1.8. Sementi di Beta vulgaris L., ►M27  Castanea Mill., ◄ Dolichos Jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L.

1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato ►A1  , frutti di Vitis L. ◄ .

▼M12

1.10. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

▼M28

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e

Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

▼M12

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:



Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex44 01 30

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex440310 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex44 03 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex44 03 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex44 04

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex44 07 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.11. corteccia, separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Coniferales)

▼B

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

▼M3

2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

▼B

ALLEGATO V

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A

I.   Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità

indice

▼M27

1. Vegetali, destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

  Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidiacee,

 conifere (Coniferales),

  Acer saccharum Marsh., originari di USA e Canada,

  Prunus L., originari di paesi extraeuropei,

 fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,

 ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.,

 foglie di Manihot esculenta Crantz,

 rami di Betula L., con o senza foglie,

 rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

  Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L.

▼M27

2.1. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm.

▼B

3. Frutti di:

  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relative ibridi ►M3  , Momordica L. e Solanum melongena L. ◄ ,

  Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei,

▼M27

  Capsicum L.

▼B

4. Tuberi di Solanum tuberosum L.

▼M27

5. Corteccia, separata del tronco, di

 conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,

  Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.,

  Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

  Betula L., originaria di Canada e USA.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

  Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

▼M28

  Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA,

▼M27

  Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

  Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di USA e Canada,

 conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,

  Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

  Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e

b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:



Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

ex440130 40

Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex440130 80

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex44 03 99

Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.) o betulla (Betula L.)), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 99 51

Tronchi per sega di betulla (Betula L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati

4403 99 59

Legno di betulla (Betula L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega

ex44 04

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex44 07 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex44 07 99

Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

▼B

7. 

a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

  ►A1  ————— ◄ Turchia,

 Bielorussia ►A1  ————— ◄ , Georgia ►A1  ————— ◄ , Moldavia, Russia, Ucraina,

 paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.

8. Semi dei genera Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, ►M9  dell'Iran, ◄ dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan ►M5  , del Sudafrica ◄ e degli USA.

ALLEGATO V

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A

II.   Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

indice

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

▼M3

1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.

2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).

▼M8

3. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

▼B

5. Sementi di ►M27  Castanea Mill., ◄ Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. e Phaseolus vulgaris L.

6. Sementi e frutti «capsule» di Gossypium spp. e cotone non sgranato.

▼A1

6.a)  Frutti di Vitis L.

▼M12

7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.



Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere

ex44 01 30

Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex440310 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex44 03 20

Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex44 03 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex44 04

Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex44 07 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

▼B

8. Parti di vegetali di Eucalyptus l'Hérit.

▼M12

9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei

▼B



ALLEGATO VI

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AD UN REGIME PARTICOLARE

indice

1. Cereali e loro derivati

2. Leguminose secche

3. Tuberi di manioca e loro derivati

4. Residui della produzione di oli di origine vegetale



ALLEGATO VII

MODELLI DI CERTIFICATI

indice

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:

 il testo,

 il formato,

 la disposizione e le dimensioni delle caselle,

 il colore della carta e delle scritte ►C3   ( 14 ) ◄ .

A.   Modello di certificato fitosanitario

image

▼M4

B.   Modello di certificato fitosanitario di riesportazione

▼B

image

►(1) M4  

C.   Note esplicative

1.   Casella 2

Il numero del certificato è così composto:

 «CE»,

 iniziale o iniziali dello Stato membro,

 codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui è rilasciato il certificato.

2.   Casella non numerata

Questa casella è esclusivamente riservata all'amministrazione.

3.   Casella 8

«Natura dei colli» significa indicazione del tipo di colli.

4.   Casella 9

La quantità dev'essere espressa in numero o in peso.

5.   Casella 11

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato.



ALLEGATO VIII

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

indice

(previste all'articolo 27)



Direttiva 77/93/CEE del Consiglio (GU L 26 del 31.1.1997, pag. 20)

tranne l'articolo 19

Direttiva 80/392/CEE del Consiglio (GU L 100 del 17.4.1980, pag. 32)

 

Direttiva 80/393/CEE del Consiglio (GU L 100 del 17.4.1980, pag. 35)

 

Direttiva 81/7/CEE del Consiglio (GU L 14 del 16.1.1981, pag. 23)

 

Direttiva 84/378/CEE del Consiglio (GU L 207 del 2.8.1984, pag. 1)

 

Direttiva 85/173/CEE del Consiglio (GU L 65 del 6.3.1985, pag. 23)

 

Direttiva 85/574/CEE del Consiglio (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 25)

 

Direttiva 86/545/CEE della Commissione (GU L 323 del 18.11.1986, pag. 14)

 

Direttiva 86/546/CEE della Commissione (GU L 323 del 18.11.1986, pag. 16)

 

Direttiva 86/547/CEE della Commissione (GU L 323 del 18.11.1986, pag. 21)

 

Direttiva 86/651/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 13)

 

Direttiva 87/298/CEE del Consiglio (GU L 151 del 11.6.1987, pag. 1)

 

Direttiva 88/271/CEE della Commissione (GU L 116 del 4.5.1988, pag. 13)

 

Direttiva 88/272/CEE della Commissione (GU L 116 del 4.5.1988, pag. 19)

 

Direttiva 88/430/CEE della Commissione (GU L 208 del 2.8.1988, pag. 36)

 

Direttiva 88/572/CEE del Consiglio (GU L 313 del 19.11.1988, pag. 39)

 

Direttiva 89/359/CEE del Consiglio (GU L 153 del 16.6.1989, pag. 28)

 

Direttiva 89/439/CEE del Consiglio (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 106)

 

Direttiva 90/168/CEE del Consiglio (GU L 92 del 7.4.1990, pag. 49)

 

Direttiva 90/490/CEE della Commissione (GU L 271 del 3.10.1990, pag. 28)

 

Direttiva 90/506/CEE della Commissione (GU L 282 del 13.10.1990, pag. 67)

 

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

unicamente per ciò che concerne l'allegato I, punto 2

Direttiva 91/27/CEE della Commissione (GU L 16 del 22.1.1991, pag. 29)

 

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 29)

 

Direttiva 92/10/CEE della Commissione (GU L 70 del 17.3.1992, pag. 27)

 

Direttiva 92/98/CEE del Consiglio (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 1)

 

Direttiva 92/103/CEE della Commissione (GU L 363 dell'11.12.1992, pag. 1)

 

Direttiva 93/19/CEE del Consiglio (GU L 96 del 22.4.1993, pag. 33)

 

Direttiva 93/110/CE della Commissione (GU L 303 del 10.12.1993, pag. 19)

 

Direttiva 94/13/CE del Consiglio (GU L 92 del 9.4.1994, pag. 27)

 

Direttiva 95/4/CE della Commissione (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 56)

 

Direttiva 95/41/CE della Commissione (GU L 182 del 2.8.1995, pag. 17)

 

Direttiva 95/66/CE della Commissione (GU L 308 del 21.12.1995, pag. 77)

 

Direttiva 96/14/CE della Commissione (GU L 68 del 19.3.1996, pag. 24)

 

Direttiva 96/78/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.1996, pag. 20)

 

Direttiva 97/3/CE del Consiglio (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 30)

 

Direttiva 97/14/CE della Commissione (GU L 87 del 2.4.1997, pag. 17)

 

Direttiva 98/1/CE della Commissione (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 26)

 

Direttiva 98/2/CE della Commissione (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 34)

 

Direttiva 1999/53/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29)

 

ALLEGATO VIII

PARTE B

TERMINI D'ATTUAZIONE E/O D'APPLICAZIONE

indice


Direttiva

Termini d'attuazione

Termini d'applicazione

77/93/CEE

23.12.1980 (Articolo 11, paragrafo 3) (1) (2) (3) (4)

1.5.1980 (altre disposizioni) (1) (2) (3) (4)

 

80/392/CEE

1.5.1980

 

80/393/CEE

1.1.1983 (Articolo 4, punto 11)

1.5.1980 (altre disposizioni)

 

81/7/CEE

1.1.1981 (Articolo 1, punto 1)

1.1.1983 [Articolo 1, punti 2 a), 3 a), 3 b), 4 a), 4 b)]

1.1.1983 (5) (altre disposizioni)

 

84/378/CEE

1.7.1985

 

85/173/CEE

 

1.1.1983

85/574/CEE

1.1.1987

 

86/545/CEE

1.1.1987

 

86/546/CEE

 
 

86/547/CEE

 

applicabile fino al 31.12.1989

86/651/CEE

1.3.1987

 

87/298/CEE

1.7.1987

 

88/271/CEE

1.1.1989 (6)

 

88/272/CEE

 

applicabile fino al 31.12.1989

88/430/CEE

1.1.1989

 

88/572/CEE

1.1.1989

 

89/359/CEE

 
 

89/439/CEE

1.1.1990

 

90/168/CEE

1.1.1991

 

90/490/CEE

1.1.1991

 

90/506/CEE

1.1.1991

 

90/654/CEE

 
 

91/27/CEE

1.4.1991

 

91/683/CEE

1.6.1993

 

92/10/CEE

30.6.1992

 

92/98/CEE

16.5.1993

 

92/103/CEE

16.5.1993

 

93/19/CEE

1.6.1993

 

93/110/CE

15.12.1993

 

94/13/CE

1.1.1995

 

95/4/CE

1.4.1995

 

95/41/CE

1.7.1995

 

95/66/CE

1.1.1996

 

96/14/CE

1.4.1996

 

96/78/CE

1.1.1997

 

97/3/CE

1.4.1998

 

97/14/CE

1.5.1997

 

98/1/CE

1.5.1998

 

98/2/CE

1.5.1998

 

1999/53/CE

15.7.1999

 

(1)   Secondo la procedura di cui all'articolo 19, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a conformarsi ad alcune delle disposizioni della presente direttiva ad una data posteriore al 1o maggio 1980, ma non oltre il 1o gennaio 1981.

(2)   Per la Grecia: il 1o gennaio 1985 (articolo 11, paragrafo 3) ed il 1o marzo 1985 (altre disposizioni).

(3)   Per la Spagna ed il Portogallo: 1o marzo 1987.

(4)   Nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania poteva essere autorizzata, a sua richiesta e secondo la ►M4  procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ◄ , a conformarsi, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1 e alle pertinenti disposizioni dell'articolo 13 ad una data successiva al 1o maggio 1980, ma communque entro il 31 dicembre 1992.

(5)   Su richiesta degli Stati membri protetti.

(6)   Il 31 marzo 1989 per ciò che concerne l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), vegetali di Juniperus. Direttiva 89/83/CEE che modifica la direttiva 88/271/CEE.

▼M4



ALLEGATO VIII bis


indice

La tassa standard di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, è fissata ai livelli seguenti:



(in EUR)

Voce

Quantità

Tassa

a)  per i controlli documentali

per spedizione

7

b)  per i controlli di identità

per spedizione

 

—  per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile

7

—  per quantità maggiori

14

c)  per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:

 
 

—  talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali

per spedizione

 

—  fino a 10 000, in numero

17,5

—  ogni a 1 000 unità aggiuntive

0,7

—  prezzo massimo

140

—  alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)

per spedizione

 

—  fino a 1 000, in numero

17,5

—  ogni 100 unità aggiuntive

0,44

—  prezzo massimo

140

—  bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)

per spedizione

 

—  fino a 200 kg, in peso

17,5

—  ogni 10 kg aggiuntivi

0,16

—  prezzo massimo

140

—  sementi, colture di tessuti vegetali

per spedizione

 

—  fino a 100 kg, in peso

17,5

—  ogni 10 kg aggiuntivi

0,175

—  prezzo massimo

140

—  altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella

per spedizione

 

—  fino a 5 000, in numero

17,5

—  ogni 100 unità aggiuntive

0,18

—  prezzo massimo

140

—  fiori recisi

per spedizione

 

—  fino a 20 000, in numero

17,5

—  ogni 1 000 unità aggiuntive

0,14

—  prezzo massimo

140

—  rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)

per spedizione

 

—  fino a 100 kg in peso

17,5

—  ogni 100 kg aggiuntivi

1,75

—  prezzo massimo

140

—  alberi di Natale tagliati

per spedizione

 

—  fino a 1 000, in numero

17,5

—  ogni 100 unità aggiuntive

1,75

—  prezzo massimo

140

—  foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia

per spedizione

 

—  fino a 100 kg in peso

17,5

—  ogni 10 kg aggiuntivi

1,75

—  prezzo massimo

140

—  frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)

per spedizione

 

—  fino a 25 000 kg, in peso

17,5

—  ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

—  tuberi di patata

per partita

 

—  fino a 25 000 kg, in peso

52,5

—  ogni 25 000 kg aggiuntivi

52,5

—  legname (diverso dalla corteccia)

per spedizione

 

—  fino a 100 m3 di volume

17,5

—  ogni m3 aggiuntivo

0,175

—  terra e terreno di coltura, corteccia

per spedizione

 

—  fino a 25 000 kg, in peso

17,5

—  ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

—  prezzo massimo

140

—  semi

per spedizione

 

—  fino a 25 000 kg, in peso

17,5

—  ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

—  prezzo massimo

700

—  altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella

per spedizione

17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

▼B



ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

indice


Direttiva 77/93/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3 bis

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 8

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafi da 1 a 6

Articolo 3, paragrafi 1 a 6

Articolo 3, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 7, primo comma

Articolo 3, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 7, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 7, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 7, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 7, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 7, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 7, quarto comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 4, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 6, primo comma

Articolo 4, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 5, paragrafi da 1 a 5

Articolo 5, paragrafi da 1 a 5

Articolo 5, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 6, primo comma

Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1 bis

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3 bis

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 9

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 10

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3 bis

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3 ter

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 3 quater

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 3 quinquies, i)

Articolo 13, paragrafo 6, primo comma

Articolo 12, paragrafo 3 quinquies, ii)

Articolo 13, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3 quinquies, iii)

Articolo 13, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 6 bis

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 13, primo comma

Articolo 14, primo comma

Articolo 13, secondo comma

Articolo 14, secondo comma

Articolo 13, secondo comma, primo trattino

Articolo 14, secondo comma, lettera a)

Articolo 13, secondo comma, primo trattino, primo sottotrattino

Articolo 14, secondo comma, lettera a), i)

Articolo 13, secondo comma, primo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 14, secondo comma, lettera a), ii)

Articolo 13, secondo comma, primo trattino, terzo sottotrattino

Articolo 14, secondo comma, lettera a), iii)

Articolo 13, secondo comma, secondo trattino

Articolo 14, secondo comma, lettera b)

Articolo 13, secondo comma, secondo trattino, primo sottotrattino

Articolo 14, secondo comma, lettera b), i)

Articolo 13, secondo comma, secondo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 14, secondo comma, lettera b), ii)

Articolo 13, secondo comma, terzo trattino

Articolo 14, secondo comma, lettera c)

Articolo 13, secondo comma, quarto trattino

Articolo 14, secondo comma, lettera d)

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 16 bis

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 19 bis, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 19 bis, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 19 bis, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 19 bis, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 5, primo comma

Articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 21, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 19 bis, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 19 bis, paragrafo 7

Articolo 21, paragrafo 7

Articolo 19 bis, paragrafo 8

Articolo 21, paragrafo 8

Articolo 19 ter

Articolo 22

Articolo 19 quater, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 19 quater, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 19 quater, paragrafo 2, primo trattino, primo sottotrattino

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), i)

Articolo 19 quater, paragrafo 2, primo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), ii)

Articolo 19 quater, paragrafo 2, primo trattino, terzo sottotrattino

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), iii)

Articolo 19 quater, paragrafo 2, primo trattino quarto sottotrattino

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), iv)

Articolo 19 quater, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 19 quater, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 23, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 19 quater, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 19 quater, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19 quater, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 19 quater, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 19 quater, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 19 quater, paragrafo 8

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 19 quater, paragrafo 9

Articolo 23, paragrafo 9

Articolo 19 quater, paragrafo 10, primo comma, primo trattino

Articolo 23, paragrafo 10, primo comma, lettera a)

Articolo 19 quater, paragrafo 10, primo comma, primo sottotrattino

Articolo 23, paragrafo 10, primo comma, lettera a), i)

Articolo 19 quater, paragrafo 10, primo comma, secondo sottotrattino

Articolo 23, paragrafo 10, primo comma, lettera a), ii)

Articolo 19 quater, paragrafo 10, primo comma, secondo trattino

Articolo 23, paragrafo 10, primo comma, lettera b)

Articolo 19 quater, paragrafo 10, primo comma, terzo trattino

Articolo 23, paragrafo 10, primo comma, lettera c)

Articolo 19 quater, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 19 quater, paragrafo 10, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 10, terzo comma

Articolo 19 quinquies

Articolo 24

Articolo 25 (1)

Articolo 26 (2)

Articolo 20

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Allegato I, parte A

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B a) 1

Allegato I, parte B a) 1

Allegato I, parte B a) 1a

Allegato I, parte B a) 2

Allegato I, parte B a) 2

Allegato I, parte B a) 3

Allegato I, parte B d)

Allegato I, parte B b)

Allegato II, parte A, capitolo I

Allegato II, parte A, capitolo I

Allegato II, parte A, capitolo II a)

Allegato II, parte A, capitolo II a)

Allegato II, parte A, capitolo II b) 1

Allegato II, parte A, capitolo II b) 1

Allegato II, parte A, capitolo II b) 2

Allegato II, parte A, capitolo II b) 2

Allegato II, parte A, capitolo II b) 3

Allegato II, parte A, capitolo II b) 3

Allegato II, parte A, capitolo II b) 4

Allegato II, parte A, capitolo II b) 4

Allegato II, parte A, capitolo II b) 5

Allegato II, parte A, capitolo II b) 5

Allegato II, parte A, capitolo II b) 7

Allegato II, parte A, capitolo II b) 6

Allegato II, parte A, capitolo II b) 8

Allegato II, parte A, capitolo II b) 7

Allegato II, parte A, capitolo II b) 9

Allegato II, parte A, capitolo II b) 8

Allegato II, parte A, capitolo II b) 10

Allegato II, parte A, capitolo II b) 9

Allegato II, parte A, capitolo II b) 11

Allegato II, parte A, capitolo II b) 10

Allegato II, parte A, capitolo II b) 12

Allegato II, parte A, capitolo II b) 11

Allegato II, parte A, capitolo II c)

Allegato II, parte A, capitolo II c)

Allegato II, parte A, capitolo II d)

Allegato II, parte A, capitolo II d)

Allegato II, parte B

Allegato II, parte B

Allegato III

Allegato III

Allegato IV, parte A, capitolo I, punti da 1.1 a 16.3

Allegato IV, parte A, capitolo I, punti da 1.1 a 16.3

Allegato IV, parte A, capitolo I, punto 16.3 bis

Allegato IV, parte A, capitolo I, punto 16.4

Allegato IV, parte A, capitolo I, punto 16.4

Allegato IV, parte A, capitolo I, punto 16.5

Allegato IV, parte A, capitolo I, punti da 17 a 54

Allegato IV, parte A, capitolo I, punti da 17 a 54

Allegato IV, parte A, capitolo II, punti da 1 a 16

Allegato IV, parte A, capitolo II, punti da 1 a 16

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 17

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19.2

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18.2

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19.3

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18.3

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19.4

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18.4

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19.5

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18.5

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19.6

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18.6

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19.7

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 18.7

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 20

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 19

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 21

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 20

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 22.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 21.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 22.2

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 21.2

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 23

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 22

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 24

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 23

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 25

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 24

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 26

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 25

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 27

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 26

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 27.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 26.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 28

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 27

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 29.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 28.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 29.2

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 28.2

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 30

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 29

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 31.1

Allegato IV, parte A, capitolo II, punto 30.1

Allegato IV, parte B

Allegato IV, parte B

Allegato V

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX

(1)   Articolo 2 della direttiva 97/3/CE.

(2)   Articolo 3 della direttiva 97/3/CE.



( 1 ) Parere espresso il 15 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU C 129 del 27.4.1998, pag. 36.

( 3 ) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29).

( 4 ) Cfr. allegato VIII parte A.

( 5 ) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2674/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 3).

( 6 ) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

( 7 ) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.

( 8 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

( 9 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

( 10 ) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1.

( 11 ) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.

( 12 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag 1.

( 13 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).

( 14 ) Il colore della carta è bianco. Il colore delle scritte è verde per i certificati fitosanitari e marrone per i certificati fitosanitari di rispedizione.