27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

che proroga la decisione 2005/359/CE che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2010) 8229]

(2010/723/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia (di seguito «i tronchi») provenienti dagli Stati Uniti non possono, in linea di massima, essere introdotti nell’Unione per il rischio di introduzione della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, che provoca l’avvizzimento della quercia.

(2)

La decisione 2005/359/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e all’articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, di tale direttiva per quanto riguarda l’allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, della medesima relativamente ai tronchi provenienti dagli Stati Uniti se sono soddisfatte specifiche condizioni. Tale decisione scade il 31 dicembre 2010.

(3)

Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l’autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione.

(4)

In base all’esperienza acquisita dall’applicazione della decisione 2005/359/CE, è opportuno prorogare l’autorizzazione di 10 anni.

(5)

È necessario che gli Stati membri che si avvalgono della deroga riferiscano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri sulla sua applicazione, consentendo in tal modo al comitato fitosanitario permanente di verificare la corretta attuazione della presente decisione.

(6)

La decisione 2005/359/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/359/CE gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga prevista nell’articolo 1 riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri sulla sua applicazione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente al periodo precedente compreso tra il 1o maggio e il 30 aprile.

La relazione comprende informazioni dettagliate sui quantitativi importati.

Articolo 11

La presente decisione scade il 31 dicembre 2020.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 4.5.2005, pag. 14.