12.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/17


DIRETTIVA 2010/1/UE DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2010

che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunitŕ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitŕ

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunitŕ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitŕ (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE prevede che alcune zone siano riconosciute come zone protette.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunitŕ (2), alcune parti della regione Veneto in Italia sono state riconosciute come zone protette nei confronti dell’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2010.

(3)

In seguito alle constatazioni della Commissione, fatte durante un’ispezione eseguita in Italia dal 31 agosto all’11 settembre 2009, riguardo alla presenza di tale organismo nocivo in alcune parti della regione Veneto, l’Italia ha informato la Commissione il 23 ottobre 2009 dei risultati dell’ultima indagine effettuata nella regione Veneto nel settembre e ottobre 2009 sulla presenza di tale organismo nocivo. I risultati di quest’indagine dimostrano che nella provincia di Venezia esistono 14 luoghi in cui l’organismo nocivo č stato rilevato consecutivamente almeno negli ultimi tre anni, malgrado le misure di eradicazione adottate dalle autoritŕ italiane. Di conseguenza, tali misure si sono dimostrate inefficaci.

(4)

I risultati dell’ultima indagine sono stati discussi durante la riunione del comitato fitosanitario permanente del 19 e 20 ottobre 2009. Č stato concluso che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. va considerata come radicata nella provincia di Venezia. Pertanto, questa provincia non puň piů essere inclusa negli elenchi degli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo.

(5)

Dalla legislazione svizzera in materia fitosanitaria risulta che i cantoni di Friburgo e Vaud non sono piů riconosciuti come zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in Svizzera dal 15 novembre 2009. Č quindi opportuno sopprimere la deroga che autorizza, con requisiti particolari, alcune importazioni da tali regioni in determinate zone protette e modificare di conseguenza la parte B dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformitŕ dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitŕ del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono cosě modificati:

1)

nell’allegato II, parte B, voce b), punto 2, il testo della terza colonna, zone protette, č sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Veľké Ripňany (distretto di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

2)

nell’allegato III, la parte B č cosě modificata:

a)

al punto 1 il testo della seconda colonna, zone protette, č sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Veľké Ripňany (distretto di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

b)

al punto 2 il testo della seconda colonna, zone protette, č sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Veľké Ripňany (distretto di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

3)

nell’allegato IV, la parte B č cosě modificata:

a)

il punto 21 č cosě modificato:

i)

nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto c) č sostituito dal seguente:

«c)

che i vegetali sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure»;

ii)

nella terza colonna, zone protette, il testo č sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Veľké Ripňany (distretto di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

b)

il punto 21.3 č cosě modificato:

i)

nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto b) č sostituito dal seguente:

«b)

sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure»;

ii)

nella terza colonna, zone protette, il testo č sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (distretto di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distretto di Levice), Málinec (distretto di Poltár), Hrhov (distretto di Rožňava), Veľké Ripňany (distretto di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distretto di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»