10.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/51


DIRETTIVA 2009/118/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2009

che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE prevede che alcune zone siano riconosciute come zone protette.

(2)

Talune regioni o parti di regioni in Austria state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dal regolamento (CE) n. 690/2008 (2). L’Austria ha prodotto informazioni da cui risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai presente sul proprio territorio. Ne consegue che tali regioni o parti di regioni non devono più essere riconosciute come zone protette.

(3)

In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l’organismo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha prodotto informazioni da cui risulta che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai presente in tali regioni. Ne consegue che Creta e Lesbo non devono più essere riconosciute come zone protette nei confronti di detto organismo.

(4)

Conseguentemente alle modifiche di cui sopra, alcuni riferimenti incrociati e un riferimento a una zona protetta di cui all’allegato IV della direttiva 2000/29/CE sono divenuti obsoleti e devono essere soppressi.

(5)

Alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (3). Pertanto è necessario adattare la direttiva 2000/29/CE a tali sviluppi tecnici.

(6)

Occorre modificare di conseguenza gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

1)

la parte B dell’allegato II è così modificata:

a)

al punto 2 della lettera b), alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

b)

al punto 0.1 della lettera c), alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

2)

la parte B dell’allegato III è così modificata:

a)

al punto 1, alla seconda colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

b)

al punto 2, alla seconda colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

al punto 16.5 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, le parole «all’allegato III B 2 e 3 e» sono soppresse;

ii)

al punto 46 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, il numero «45» è soppresso;

b)

la parte B è così modificata:

i)

ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla seconda colonna, requisiti particolari, le parole «all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7» sono sostituite dalle parole «all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7»;

ii)

ai punti 6.3 e 14.9, alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

iii)

al punto 14.9, alla terza colonna, zone protette, la parola «DK» è soppressa;

iv)

al punto 21, alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

v)

al punto 21.3, alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

4)

l’allegato V è così modificato:

a)

al punto I.1.7. b) della parte A, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80»;

b)

al punto I.6. b), la quarta voce

«4401 30 10

Segatura»

è sostituita dalla voce

«ex 4401 30 40

Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili»;

c)

al punto I.6. b) della parte B, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80».