6.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

che modifica la decisione 2003/766/CE relativa a misure di emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte

[notificata con il numero C(2008) 3813]

(2008/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/766/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare misure d'emergenza contro la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (di seguito «l'organismo»).

(2)

L'attuazione delle misure di emergenza è stata valutata dal comitato fitosanitario permanente il 26 e 27 febbraio 2008 sulla base delle informazioni relative ai controlli ufficiali condotti dagli Stati membri nel 2007. Si è concluso che nel caso delle misure d'emergenza intese a eradicare l'organismo in aree in cui è stato rilevato un numero molto limitato di esemplari, un'applicazione di dette misure per un periodo di due anni può essere sufficiente ad ottenere tale eradicazione. Occorre quindi disporre che tali misure possano essere limitate, se opportuno, a un periodo di due anni.

(3)

La decisione 2003/766/CE deve essere quindi modificata di conseguenza.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/766/CE è così modificata:

1)

all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Quando i risultati dei controlli di cui all'articolo 2 confermano la presenza nella zona del focolaio di non più di due esemplari dell'organismo di cui sia accertato che sono stati introdotti nell'anno della notifica, le misure di cui alle lettere b), d), f) e g) del primo comma possono essere limitate all'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia identificato in quell'anno. In tal caso i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono intensificati nella zona del focolaio.»;

2)

all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Quando i risultati dei controlli di cui all'articolo 2 confermano la presenza nella zona del focolaio di non più di due esemplari dell'organismo di cui sia accertato che sono stati introdotti nell'anno della notifica, le misure di cui alla lettera a) del primo comma possono essere limitate all'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia identificato in quell'anno. In tal caso i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono intensificati nella zona di sicurezza.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/64/CE (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31).

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49. Decisione modificata dalla decisione 2006/564/CE (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 28).