28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/31 |
DIRETTIVA 2008/64/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunitŕ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitŕ
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITŔ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunitŕ europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunitŕ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunitŕ (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
sentiti gli Stati membri interessati,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/29/CE concerne alcune misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Essa prevede altresě che alcune zone siano riconosciute come zone protette. |
(2) |
In base alle informazioni fornite dagli Stati membri si č determinato che soltanto alcuni vegetali destinati alla piantagione di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e Solanaceae rischiano di propagare la Heliothis armigera Hübner. Visto che il rischio di propagazione dell'organismo č limitato a tali vegetali, occorre sopprimere tale organismo dall'allegato I della direttiva 2000/29/CE, che impone un divieto generale, e inserirlo invece nell'allegato II della stessa direttiva, che impone un divieto soltanto in relazione ad alcuni vegetali specifici che presentano un rischio. Inoltre, per conformarsi alla denominazione scientifica recentemente riveduta, occorre sostituire il nome Heliothis armigera Hübner con Helicoverpa armigera (Hübner). |
(3) |
Dalle informazioni fornite dagli Stati membri si evince che la presenza di Colletotrichum acutatum Simmonds č estesa all'interno della Comunitŕ. Di conseguenza č necessario che tale organismo non figuri piů sull'elenco degli organismi nocivi di cui alla direttiva 2000/29/CE né formi piů oggetto di misure di protezione da adottare a norma di tale direttiva. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2000/29/CE. |
(4) |
In base alle informazioni pervenute dal Portogallo, la presenza di Citrus tristeza virus (isolati europei) risulta attualmente insediata a Madeira. Occorre quindi che questa parte del territorio portoghese non sia piů riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(5) |
In base alle informazioni pervenute dalla Spagna, la presenza di Thaumetopoea pityocampa (Den. e Schiff.) risulta attualmente insediata a Ibiza. Occorre quindi che questa parte del territorio spagnolo non sia piů riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(6) |
Da informazioni fornite dalla Slovenia, la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata nelle regioni Koroška e Notranjska. Tali regioni non devono quindi piů essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE vanno modificati di conseguenza. |
(7) |
Da informazioni fornite dall'Italia, la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata in alcune parti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Tali parti del territorio italiano non devono quindi piů essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE debbono essere modificati di conseguenza. |
(8) |
Dalla legislazione svizzera in materia di protezione dei vegetali risulta che i cantoni di Berna e dei Grisoni non sono piů riconosciuti come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in Svizzera. Occorre quindi sopprimere la deroga in forza della quale sono autorizzate, in base a requisiti particolari, alcune importazioni da tali regioni verso alcune zone protette e modificare di conseguenza la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE. |
(9) |
Occorre modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni dal 1o settembre 2008.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitŕ del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
ALLEGATO
Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:
1) |
nella lettera a) della sezione II della parte A dell'allegato I, il punto 3 č soppresso; |
2) |
l'allegato II č modificato come segue:
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3) |
la parte B dell'allegato III č modificata come segue:
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4) |
l'allegato IV č modificato come segue:
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