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Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2007
che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[notificata con il numero C(2007) 2161]
(2007/365/CE)
(GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
                                                                                                                 n.        pag.         data
►M1 Decisione 2008/776/CE della Commissione del 6 ottobre 2008    L 266     14        7.10.2008
►M2 Decisione 2010/467/UE della Commissione del 17 agosto 2010   L 226     42        28.8.2010


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2007
che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[notificata con il numero C(2007) 2161]
(2007/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo capoverso,
considerando quanto segue:

(1) Nell’ambito della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che ci sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo pericoloso non elencato all’allegato I o allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da tale pericolo.

(2) Come risultato della presenza di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) («l’organismo specifico») nel sud della Penisola iberica, la Spagna ha informato la Commissione e gli altri Stati membri il 27 giugno 2006 che il 6 giugno 2006 ha adottato misure ufficiali per proteggere il suo territorio dal pericolo d’introduzione di tale organismo specifico.

(3) Il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) non è elencato all’allegato I o II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di valutazione dei rischi basata sull’attuale limitata informazione scientifica disponibile ha dimostrato che tale organismo provoca gravi danni agli alberi, compresa una mortalità importante in specie vegetali specifiche appartenenti alla famiglia Palmae, e limitata a piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm («vegetali sensibili»). I vegetali sensibili sono presenti in molte parti d’Europa, principalmente nel sud dove sono coltivati in grandi quantità per scopi ornamentali e dove hanno un’importanza elevata dal punto di vista ambientale.

(4) Occorre quindi adottare misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del suddetto organismo specifico. 
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( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

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(5) Tali misure di emergenza devono applicarsi all’introduzione e alla diffusione del suddetto organismo specifico, alla delimitazione di zone nella Comunità dove l’organismo specifico è presente, all’importazione, alla produzione, allo spostamento e al controllo delle piante sensibili nella Comunità. Un’indagine per controllare la presenza o l’assenza continua del suddetto organismo specifico dovrebbe essere effettuata su tutte le piante di Palmae negli Stati membri per raccogliere maggiori informazioni scientifiche riguardo alla sensibilità di tali vegetali.

(6) È importante valutare i risultati delle misure entro il 31 marzo 2008, tenendo conto delle esperienze relative al primo periodo vegetativo effettuato nel quadro delle misure d’emergenza.

(7) Gli Stati membri devono all’occorrenza adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
a) «organismo specifico» significa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); ▼M2
b) «vegetali sensibili» significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.; ▼B
c) «zona di produzione» significa il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 ( 1 ).
Articolo 2
Misure di emergenza contro l’organismo specifico
È vietata l’introduzione e la diffusione dell’organismo specifico nella Comunità.
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( 1 ) Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5 by Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome.
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Articolo 3
Importazione di piante sensibili
Le piante sensibili possono essere introdotte nella Comunità unicamente nel caso in cui:
a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell’allegato I;
b) al loro ingresso nella Comunità sono sottoposte ad ispezioni da parte dell’organismo ufficiale responsabile per determinare la presenza dell’organismo specifico, conformemente all’articolo 13, lettera a), paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarate indenni.
Articolo 4
Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità
I vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’articolo 3 possono essere spostati all’interno della Comunità unicamente se soddisfano le condizioni fissate all’allegato I, punto 2. ▼M2
Articolo 5
Controlli e notifiche
1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante Palmae nel loro territorio.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali controlli sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno. Negli Stati membri in cui è presente l’organismo specifico la notifica è corredata di:
a) una versione aggiornata dei piani d’azione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;
b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, elaborato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione (carte geografiche comprese).
2. Gli Stati membri garantiscono che ogni caso sospetto o effettiva rilevazione concernente la presenza dell’organismo specifico in una zona del loro territorio è immediatamente notificato all’ente ufficiale competente dello Stato membro interessato.
3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a informare in ogni caso, entro cinque giorni e per iscritto, la Commissione e gli altri Stati membri dell’effettiva rilevazione dell’organismo specifico in una zona all’interno del proprio territorio in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata.

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Articolo 6
Misure di eliminazione, zone delimitate e piani d’azione
1. Quando dai risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell’organismo specifico nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro deve immediatamente:
a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell’allegato II;

b) elaborare e attuare un piano d’azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell’allegato II.

2. Quando uno Stato membro fissa una zona delimitata ed elabora un piano d’azione conformemente al paragrafo 1, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica a norma dell’articolo 5, paragrafo 3. La notifica comprende una descrizione della zona delimitata, la relativa carta geografica e il suddetto piano d’azione.

3. Gli Stati membri garantiscono che il piano d’azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

4. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), paragrafo 1, nei casi in cui dai controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dalle notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:

a) le piante risultate infestate facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l’organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;

b) la partita sia stata introdotta all’interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell’introduzione; e

c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell’organismo, il livello di infestazione, il periodo dell’anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro interessato, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell’organismo specifico dal momento dell’introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi gli Stati membri elaborano un piano d’azione conformemente al punto 3 dell’allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell’allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.

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Articolo 7
Conformità
Gli Stati membri modificano, all’occorrenza, le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specifico in modo da renderle conformi alla presente decisione e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.
Articolo 8
Revisione
La presente decisione è sottoposta a riesame entro il 31 marzo 2008.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

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ALLEGATO I
Misure di emergenza previste agli articoli 3 e 4 della presente decisione

1. Prescrizioni specifiche relative all’importazione

Fermo restando quanto disposto all’allegato III, parte A, punto 17, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, della direttiva 2000/29/CE, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali:

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese in cui non si conoscono manifestazioni dell’organismo specifico; oppure

b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure

c) durante un periodo di almeno un anno prima dell’esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

i) registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine; e

ii) in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specifico o sono utilizzati trattamenti preventivi adeguati;

iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell’organismo specifico nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell’esportazione.

2. Condizioni per gli spostamenti

Tutti i vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità con l’articolo 3 possono essere spostati all’interno della Comunità soltanto se sono accompagnati da un passaporto delle piante compilato ed emesso in conformità delle norme della direttiva 92/105/CEE della Commissione ( 1 ) e sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro o paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell’organismo specifico; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio ufficiale responsabile in uno Stato membro o il servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c) in un luogo di produzione in uno Stato membro durante un periodo di due anni prima dello spostamento durante i quali:

i) i vegetali sensibili erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specifico oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
oppure
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 ( 1 ) GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).

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d) se importati in conformità del punto 1, lettera c), del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell’introduzione nell’Unione in un luogo di produzione di uno Stato membro durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, durante il quale:

i) i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione e/o la diffusione dell’organismo specifico; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

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ALLEGATO II
Misure di emergenza previste all’articolo 6 della presente decisione
1. Fissazione delle zone delimitate

a) Le zone delimitate di cui all’articolo 6 consistono nelle seguenti parti:

i) una zona infestata dove la presenza dell’organismo specifico è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano sintomi causati dall’organismo specifico, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

ii) una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

b) La delimitazione esatta delle zone di cui al punto a) deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell’anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro interessato.

c) Se la presenza dell’organismo specifico è confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andrà modificata di conseguenza.

d) In base ai controlli annuali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se l’organismo specifico non è identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato.

▼M2
2. Misure ufficiali nelle zone delimitate

Delle misure ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:

a) adeguate misure volte all’eliminazione dell’organismo specifico comprendenti:

i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;

ii) misure volte a prevenire la diffusione dell’organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l’applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;

iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;

iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;

v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;

vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eliminazione dell’organismo specifico;

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b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;

c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l’attuazione delle misure, in particolare quelle relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3. Elaborazione e attuazione dei piani d’azione

Il piano d’azione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali che lo Stato membro interessato ha adottato o intende adottare al fine di eliminare l’organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d’azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 9 (1 ) e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 14 ( 2 ).

Nelle zone delimitate di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per le quali i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni evidenziano che l’eliminazione dell’organismo specifico entro il periodo supplementare di un anno non è possibile, il piano d’azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell’organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l’eliminazione come obiettivo di più lungo termine.

Il piano d’azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.
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( 1 ) Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.

 ( 2 ) L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.