12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2004

che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, tutte le spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, debbono essere, in linea di massima, sottoposti a controlli di identità e fitosanitari prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità.

(2)

Per consentire che i controlli fitosanitari vengano effettuati con frequenza ridotta è necessario stabilire le condizioni particolari riguardanti le prove di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e introdotti nella Comunità rispettano le condizioni stabilite da tale direttiva.

(3)

Poiché i vegetali destinati alla piantagione e i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti alle misure adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE comportano un rischio elevato di introdurre organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, tale riduzione non deve applicarsi ai suddetti prodotti.

(4)

Sono stabilite condizioni specifiche per i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci soggetti all'autorizzazione d'importazione nella Comunità nell'ambito di una deroga, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. I suddetti vegetali, prodotti vegetali o altre voci non possono essere pertanto sottoposti a controlli fitosanitari con frequenza ridotta.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE per quanto concerne i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva ed originari del paese, territorio o parte di territorio specificati (in appresso denominati i «prodotti interessati»), tranne:

a)

i vegetali destinati alla piantagione;

b)

i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti all'autorizzazione di importazione nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE;

c)

i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti a misure temporanee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE;

d)

i vegetali, prodotti vegetali o altre voci figuranti sull'elenco di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

1.   Ogni Stato membro può chiedere alla Commissione di ridurre la frequenza dei controlli fitosanitari per un prodotto interessato. La domanda contiene le informazioni di cui all'allegato I.

2.   La Commissione redige, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, un elenco dei prodotti interessati per i quali i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta e specifica il livello di riduzione della frequenza.

3.   La Commissione pubblica tale elenco, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 3

Il prodotto interessato può essere sottoposto a controlli fitosanitari con frequenza ridotta purché:

a)

nell'arco di un triennio il numero medio di spedizioni del prodotto interessato introdotte annualmente nella Comunità sia almeno pari a 200;

b)

il numero minimo di spedizioni del prodotto interessato oggetto di ispezione nel triennio precedente sia almeno pari a 600;

c)

il numero di spedizioni annue del prodotto interessato risultate infette dagli organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera e), sia inferiore all'1 % del numero complessivo di spedizioni dello stesso prodotto interessato importate nella Comunità;

d)

la Commissione disponga della domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per i prodotti interessati.

Articolo 4

1.   Il livello della frequenza ridotta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si basa sui seguenti criteri:

a)

il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per la presenza di organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e);

b)

la prevista mobilità degli organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e), allo stadio più mobile al quale l'organismo si potrebbe sviluppare sul vegetale o prodotto vegetale in questione;

c)

il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata effettuata un'ispezione fitosanitaria materiale;

d)

ogni altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario derivante dalla transazione in questione.

2.   Il tipo di frequenza ridotta è espresso come percentuale minima di controlli fitosanitari che gli Stati membri possono eseguire sui prodotti interessati. Tale percentuale minima si applica per ciascuno Stato membro a tutte le spedizioni dei prodotti in questione importate sul proprio territorio.

Articolo 5

1.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, ai fini della sorveglianza dell'importazione dei prodotti interessati sui quali sono eseguiti controlli fitosanitari ai sensi del presente regolamento gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni di cui all'allegato II, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

2.   In base a queste informazioni e conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4, la Commissione elabora una relazione e valuta se e con quale frequenza i controlli fitosanitari per i prodotti interessati possono proseguire con frequenza ridotta in applicazione del presente regolamento.

3.   Qualora l'1 % del numero complessivo di spedizioni importate del prodotto interessato soggette a una frequenza ridotta in applicazione del presente regolamento risulti infetto da uno qualsiasi degli organismi elencati negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE, il prodotto interessato in questione non è più considerato prodotto per il quale i controlli fitosanitari possono essere eseguiti con frequenza ridotta.

Articolo 6

Qualora, dalla valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o dal giudizio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ovvero dalle più recenti notifiche di intercettazioni negli Stati membri, risulti che il prodotto interessato non soddisfa più il disposto dell'articolo 3, la Commissione modifica l'elenco dei prodotti interessati per i quali i controlli fitosanitari possono essere eseguiti con frequenza ridotta e pubblica la suddetta modifica.

Articolo 7

Il presente regolamento viene riesaminato entro e non oltre il 1o gennaio 2007.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).


ALLEGATO I

Le informazioni di cui all'articolo 2 comprendono:

a)

la descrizione dei prodotti interessati;

b)

l'origine dei prodotti interessati;

c)

l'elenco degli Stati membri che importano il prodotto interessato;

d)

il volume delle importazioni dei prodotti interessati nella Comunità, espresso in numero di spedizioni e peso ovvero colli o unità;

e)

l'elenco degli organismi nocivi di cui all'allegato I o II della direttiva 2000/29/CE che potrebbero essere presenti nel prodotto interessato;

f)

il numero di spedizioni del prodotto interessato sulle quali è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e);

g)

la prevista mobilità degli organismi nocivi di cui alla lettera e) allo stadio più mobile al quale l’organismo si potrebbe sviluppare sul corrispondente vegetale o prodotto vegetale;

h)

il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e);

i)

il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata eseguita un’ispezione fitosanitaria materiale.

Per quanto concerne le informazioni di cui alle lettere d), f), h) e i), il dossier deve fornire almeno i dati relativi al triennio che precede l'anno in cui è presentato.


ALLEGATO II

Le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, comprendono, per ciascun prodotto:

a)

il numero complessivo di spedizioni importate;

b)

il numero complessivo di spedizioni ispezionate;

c)

il numero complessivo di casi in cui sono stati intercettati organismi nocivi elencati negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda le spedizioni importate ai sensi della presente direttiva e le relative precisazioni;

d)

il numero complessivo di spedizioni dei prodotti interessati intercettati per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera c) e le relative precisazioni.