12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/16


DIRETTIVA 2004/103/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2004

concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 4, quarto e quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva, provenienti da paesi terzi, sono in linea di principio soggetti a controlli di identità e fitosanitari nel punto di entrata nella Comunità, o in un luogo vicino.

(2)

In caso di transito di merci non comunitarie i summenzionati controlli di identità e fitosanitari possono essere svolti anche presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione o qualsiasi altro luogo vicino; in taluni altri casi i controlli in questione possono essere svolti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione, purché siano forniti le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

(3)

È necessario specificare i casi in cui i controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere svolti sul luogo di destinazione.

(4)

Per evitare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto, occorre stabilire le disposizioni o le garanzie specifiche e i documenti per il trasporto.

(5)

Occorre stabilire le condizioni minime per lo svolgimento dei controlli di identità e dei controlli fitosanitari per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili agli organismi ufficiali responsabili incaricati dell'ispezione sui luoghi di destinazione nonché per quanto riguarda gli impianti, gli strumenti e le attrezzature che consentono ai summenzionati organismi ufficiali responsabili di svolgere tali controlli.

(6)

È necessario stabilire le modalità relative alla cooperazione tra organismi ufficiali responsabili e uffici doganali, in particolare i modelli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi e le procedure per lo scambio di informazioni.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE (denominati in appresso «prodotti in questione»). Nei casi e nelle circostanze definiti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire che le ispezioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29/CE sui prodotti in questione possono essere svolte in un luogo diverso. Nel caso del transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, o in qualsiasi luogo vicino, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi sul luogo di destinazione, ad esempio nel sito di produzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a)

gli organismi ufficiali del punto di entrata e quelli di destinazione decidono, se del caso mediante accordi tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che i controlli di identità e fitosanitari (denominati in appresso «controlli») potrebbero essere svolti in modo più accurato in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino

e

b)

l’importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli (denominato in appresso «richiedente») ha ottenuto l’autorizzazione, in esito alla procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, affinché i controlli su una spedizione costituita dai prodotti in questione siano svolti presso un «luogo di ispezione riconosciuto» che può essere

in caso di transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE,

la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, oppure

un luogo vicino a tale sede, scelto o riconosciuto dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, oppure

nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE,

un luogo di destinazione riconosciuto dall’organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di destinazione,

e

c)

sono forniti le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di una spedizione costituita dai prodotti in questione (denominata in appresso «spedizione») verso il luogo di ispezione riconosciuto, nonché, se del caso, sono soddisfatte condizioni minime relative all'immagazzinamento di tali prodotti nei luoghi di ispezione in questione.

3.   Le garanzie specifiche, i documenti e le condizioni minime di cui al paragrafo 2, lettera c), sono:

a)

l'imballaggio della spedizione o il mezzo di trasporto utilizzato per tale spedizione sono chiusi o sigillati in modo tale che i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto e sono tali da non modificare l'identità dei prodotti. In casi debitamente motivati i competenti organismi ufficiali degli Stati membri possono ammettere spedizioni che non sono chiuse o sigillate, purché i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto;

b)

la spedizione è inviata al luogo di ispezione riconosciuto. Non sono consentite variazioni del luogo di ispezione, tranne a seguito di autorizzazione da parte dei competenti organismi ufficiali del punto di entrata e della destinazione richiesta, nonché delle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di ispezione richiesto;

c)

fatti salvi i certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, la spedizione è scortata da un «documento fitosanitario di circolazione» contenente le informazioni richieste conformemente al modello che figura all'allegato della presente direttiva; il documento è compilato a macchina o a mano in stampatello leggibile oppure elettronicamente, d’intesa con i competenti organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione, ed è redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità;

d)

le pertinenti voci del documento di cui al paragrafo 3, lettera c), sono compilate e firmate dall’importatore della spedizione sotto la supervisione del competente organismo ufficiale del punto di entrata;

e)

nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, l’immagazzinamento della spedizione nel luogo di ispezione riconosciuto è tale da separare la spedizione sia dalle merci comunitarie sia dalle spedizioni infestate o sospettate di infestazione da organismi nocivi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri assicurano che venga istituita una procedura di autorizzazione conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, per valutare e se del caso riconoscere l’idoneità, sotto il profilo fitosanitario, all’esecuzione dei controlli nei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti.

2.   La procedura di cui al paragrafo 1 prevede che, qualora i controlli debbano essere svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti, ogni richiedente presenta domanda agli organismi ufficiali responsabili incaricati dell’esecuzione di siffatti controlli, affinché i controlli vengano svolti nei luoghi indicati nella domanda.

3.   La domanda comprende un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti, in particolare:

a)

informazioni relative ai prodotti in questione che si intende importare e ai luoghi in cui i prodotti importati in questione verranno immagazzinati o detenuti in attesa dei risultati definitivi dei controlli, segnatamente le modalità di separazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e); nonché

b)

se del caso, qualora i prodotti in questione siano destinati ad un soggetto cui è stata riconosciuta la qualifica di «destinatario autorizzato» e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 406 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) oppure qualora i luoghi in questione siano soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 497 del medesimo regolamento, pertinenti elementi di prova.

4.   Gli Stati membri assicurano che la domanda di cui al paragrafo 2 venga iscritta in un registro e che gli organismi ufficiali responsabili:

a)

esaminino le informazioni contenute nella domanda;

b)

valutino l’idoneità all’esecuzione dei controlli presso i luoghi di ispezione proposti, i quali devono soddisfare almeno requisiti minimi stabiliti al punto 3, lettere b) e c), dell’allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione (3), oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall’esigenza di permettere ispezioni efficaci;

c)

rispondano al richiedente in uno dei modi seguenti:

i)

comunicando che la domanda è ricevibile e che i luoghi in questione sono designati luoghi di ispezione riconosciuti; oppure

ii)

comunicando che la domanda non è ricevibile con decisione motivata.

5.   Gli Stati membri conservano e, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco aggiornato dei luoghi di ispezione riconosciuti.

6.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi ufficiali responsabili adottino le necessarie misure qualora risultino elementi che depongono contro il corretto funzionamento di controlli svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti situati sul loro territorio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri interessati tutti i casi significativi di inottemperanza alle condizioni applicabili ad un posto di ispezione riconosciuto.

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano che, fatti salvi gli obblighi già stabiliti dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione (4), l’importatore delle spedizioni per le quali è stato deciso che i relativi controlli possono essere svolti in un luogo di ispezione riconosciuto sia assoggettato ai seguenti obblighi:

a)

l’importatore notifica l’introduzione dei prodotti in questione con sufficiente anticipo al competente organismo ufficiale di destinazione; nella comunicazione figurano in particolare:

i)

il nome, l'indirizzo e l'ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto;

ii)

la data e l'ora prevista di arrivo dei prodotti in questione sul luogo di ispezione riconosciuto;

iii)

se noto, il numero di serie che contraddistingue il documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);

iv)

se noti, la data e il luogo di compilazione del documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);

v)

il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dell’importatore;

vi)

il numero di riferimento del certificato fitosanitario e/o del certificato fitosanitario di riesportazione, o qualsiasi altro documento fitosanitario richiesto;

b)

l’importatore comunica al competente organismo ufficiale di destinazione eventuali variazioni relative alle informazioni fornite conformemente alla lettera a).

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che i controlli sui prodotti in questione svolti sul luogo di ispezione riconosciuto soddisfino almeno le condizioni minime stabilite ai punti 1 e 2 e al punto 3, lettera a), dell’allegato della direttiva 98/92/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall’esigenza di consentire ispezioni efficaci.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire i requisiti supplementari ritenuti necessari per designare come luogo di ispezione riconosciuto un luogo proposto.

Articolo 6

1.   Se del caso, gli Stati membri assicurano la cooperazione tra:

a)

l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

e

b)

l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di entrata;

e

c)

l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione;

e

d)

l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione

mediante lo scambio di pertinenti informazioni sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati all'importazione, nonché sugli imballaggi e i mezzi di trasporto, per iscritto o in via elettronica e utilizzando il documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

2.   Se il punto di entrata dei prodotti in questione nella Comunità e il luogo di ispezione riconosciuto sono situati in Stati membri diversi, la spedizione può essere inviata e i controlli possono essere eseguiti in un luogo di ispezione riconosciuto sulla base di un accordo tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati. L’esistenza di tale accordo è indicata sul documento fitosanitario di circolazione.

3.   Dopo l’ispezione dei prodotti sul luogo di ispezione riconosciuto, l’organismo ufficiale di destinazione certifica sul documento fitosanitario di circolazione, apponendovi il timbro di servizio e la data, che sono stati svolti i pertinenti controlli di identità e fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29CE. L’esito definitivo di tali controlli è indicato nella casella «Decisione». Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, se sono stati inoltre eseguiti i controlli documentali di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/29/CE.

4.   Se l’esito dei controlli di cui al paragrafo 3 è «Immissione», la spedizione, corredata del documento fitosanitario di circolazione, è presentata alle autorità doganali responsabili della zona del «luogo di ispezione riconosciuto», consentendo l’assoggettamento della spedizione alla pertinente procedura doganale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. Non è più richiesto che il documento fitosanitario di circolazione scorti la partita; tale documento o una sua copia sono conservati per almeno un anno dall’organismo ufficiale del luogo di destinazione.

5.   Se l’esito dei controlli di cui al paragrafo 3 determina l’obbligo di trasportare i prodotti in questione nella Comunità verso una destinazione al di fuori della Comunità, questi rimangono in regime di sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione.

Articolo 7

La presente direttiva è riesaminata entro e non oltre il 1o gennaio 2007.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(3)  GU L 126 del 28.4.1998, pag. 26.

(4)  GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.


ALLEGATO

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