32002R0997

Regolamento (CE) n. 997/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 12/06/2002 pag. 0016 - 0018


Regolamento (CE) n. 997/2002 della Commissione

dell'11 giugno 2002

che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1) (di seguito denominata "la direttiva"), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9 quinto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva, può essere concessa agli Stati membri una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese (fino a concorrenza del 50 %) direttamente destinate a migliorare, nei posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, l'apparecchiatura e gli impianti necessari per le attività d'ispezione, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di applicazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva.

(2) Occorre prevedere modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione della partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri volta a sovvenzionare tali miglioramenti.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(3), le misure veterinarie e fitosanitarie poste in essere conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate nell'ambito della sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali misure rientra nel campo d'applicazione degli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande degli Stati membri aventi ad oggetto la partecipazione finanziaria per i posti d'ispezione fitosanitaria sulle importazioni:

a) sono formulate per iscritto dall'autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva;

b) sono indirizzate alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale della Salute e tutela dei consumatori, B-1049 Bruxelles;

c) sono presentate entro il 1o giugno per essere esaminate nel corso dello stesso anno. Per il 2002, la data di presentazione è eccezionalmente posticipata al 15 luglio 2002;

d) comprendono dati relativi all'apparecchiatura e/o agli impianti che lo Stato membro prevede di acquistare nel quadro di un adeguato programma da realizzare, tra cui:

i) l'ubicazione del posto o dei posti d'ispezione nei quali si prevede di collocare l'apparecchiatura e/o gli impianti;

ii) una descrizione del posto d'ispezione, con riguardo agli effettivi di personale, alla dotazione di apparecchiatura e al principale tipo di commercio di vegetali e prodotti vegetali;

iii) la giustificazione dell'acquisto e/o miglioramento dell'apparecchiatura e/o degli impianti;

iv) la descrizione tecnica dell'apparecchiatura e/o degli impianti da acquistare e/o migliorare;

v) una stima finanziaria dettagliata degli acquisti e/o miglioramenti previsti (escluse IVA e tasse) per l'apparecchiatura e/o gli impianti di cui sopra;

e) riguardano apparecchiature e/o impianti del tipo di quelli menzionati in allegato al presente regolamento, eccettuati i beni di consumo.

Articolo 2

1. Per ogni domanda la Commissione accerta se:

a) l'acquisto o il miglioramento proposto sia debitamente giustificato dal punto di vista fitosanitario;

b) il costo stimato dell'acquisto o del miglioramento sia congruo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le eventuali informazioni aggiuntive che quest'ultima richieda per l'esame delle domande.

2. Ogni anno la Commissione prepara, anteriormente al 15 settembre, un elenco dei programmi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i quali sono pertanto ammessi a beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per garantire l'efficacia e la coerenza della partecipazione finanziaria e alla luce dell'andamento della situazione fitosanitaria nella Comunità, la Commissione procede ad una classificazione dei programmi.

È data la precedenza ai programmi che conferiscono il maggior valore aggiunto al posto d'ispezione considerato, sotto il profilo della quantità e/o qualità delle ispezioni, e che pertanto riguardano:

- miglioramenti consigliati dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva,

- posti d'ispezione che devono essere sostanzialmente ristrutturati.

L'elenco dei programmi, con l'indicazione dell'importo della partecipazione finanziaria proposta per ogni programma, è presentato per esame al comitato fitosanitario permanente.

3. Ogni programma figurante nell'elenco di cui al paragrafo 2 viene approvato individualmente secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva. In sede di approvazione sono fissati l'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità, le eventuali condizioni a cui essa è soggetta e il suo massimale. Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa ammissibile totale annua sia inferiore a 25000 EUR. Un programma può riguardare più posti d'ispezione situati nello stesso Stato membro.

Articolo 3

Per ottenere il versamento della partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma approvato:

a) l'acquisto e/o il miglioramento dell'apparecchiatura e/o degli impianti indicati nel programma è effettuato tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo all'approvazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

b) lo Stato membro procede ai pagamenti relativi al programma entro sei mesi dal suo completamento;

c) lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di pagamento della partecipazione finanziaria, in euro, entro sei mesi dal completamento del programma e in ogni caso non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui il programma è stato avviato;

d) la domanda è corredata dell'idonea documentazione giustificativa, segnatamente le ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO

Apparecchiatura

1. Microscopio stereoscopico

2. Microscopio ottico

3. Igroscopio digitale

4. Telecamera digitale

5. Video digitale

6. Frigorifero

7. Altri apparecchi di tipo analogo

Impianti

1. Uffici permanenti o provvisori

2. Tavola di ispezione (attrezzatura mobile per ispezione)

3. Altro materiale di tipo analogo